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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03262/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la dichiarazione di responsabilità. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base della condanna, prospettando una rivalutazione delle fonti probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza era priva di specificità, non si correlava in modo puntuale alle argomentazioni della decisione impugnata e, in sostanza, chiedeva un nuovo apprezzamento del merito e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto per la prima volta in cassazione quando comporti un indebito ampliamento del devolutum.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e non specifico ex art. 581 c.p.p., oltre che diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e non a denunciare un effettivo travisamento decisivo della prova. Ha inoltre richiamato il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l'inammissibilità del motivo nuovo ex art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità o la mancanza di correlazione con la motivazione impugnata ne determina l'inammissibilità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In presenza di doppia conforme, non è deducibile per la prima volta in cassazione il travisamento della prova che introduca nel giudizio di legittimità questioni non devolute al giudice di appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica o meramente assertiva della ricostruzione dei fatti.
  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando l'errore sul dato probatorio sia decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudice di merito; non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze processuali.
  • In caso di doppia conforme, la deduzione in cassazione di un travisamento della prova è preclusa quando il rilievo sia proposto per la prima volta e comporti un ampliamento del tema di cognizione rispetto a quanto devoluto in appello.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle fonti di prova o nella scelta tra ricostruzioni fattuali alternative, salvo l'emersione di specifici errori decisivi nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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