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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26853/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca contro la vendita, avvenuta con atto notarile del 2 aprile 2015, di alcuni immobili di proprietà del debitore a favore di un terzo indicato come parente stretto. La banca sosteneva che il debitore fosse garante di una società debitrice principale e che l'atto dispositivo fosse pregiudizievole per la soddisfazione del proprio credito, chiedendone l'inefficacia ex art. 2901 c.c. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la scientia damni in capo al terzo acquirente, osservando che il rapporto di parentela non risultava dimostrato con certezza. La Corte d'appello, invece, aveva accolto la revocatoria ritenendo che la parentela tra venditore e acquirente, la mancanza di ragioni oggettive del trasferimento e la vicinanza temporale alla dichiarazione di fallimento della società debitrice principale fossero elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sufficienti a provare la consapevolezza del pregiudizio anche in capo all'acquirente. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi: col terzo, esaminato per primo, ha denunciato violazione degli artt. 115, 116, 2729 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la sola parentela, anche se di fratellanza, non può costituire da sola prova della scientia damni e che mancavano ulteriori elementi presuntivi significativi; con gli altri motivi ha censurato, rispettivamente, la mancata contestazione dei fatti relativi alla parentela, la tempestività dell'allegazione del rapporto di fratellanza e la valutazione dell'eventus damni. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo, osservando che il giudice di merito aveva applicato l'art. 2729 c.c. a fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, avendo fondato la presunzione sostanzialmente sul solo legame parentale e su elementi neutri, senza verificare se il vincolo rendesse estremamente inverosimile la mancata conoscenza della situazione debitoria. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati, dichiarando assorbiti gli altri motivi, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato in relazione la sentenza della Corte d'appello di Brescia e ha rinviato alla stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame della domanda revocatoria, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione di legittimità si fonda sull'erronea utilizzazione delle presunzioni semplici da parte del giudice di appello: la mera parentela tra debitore e acquirente, accompagnata da elementi fattuali non significativi, non bastava a integrare la prova della consapevolezza del pregiudizio ai creditori, occorrendo invece una valutazione più rigorosa della gravità, precisione e concordanza degli indizi.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    disciplina l'azione revocatoria ordinaria; per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito richiede la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo acquirente.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione dei fatti e delle allegazioni.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma processuale invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono poggiare su fatti noti dotati di gravità, precisione e concordanza; l'erronea sussunzione di fatti privi di tali requisiti integra falsa applicazione della norma.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di scientia damni e participatio fraudis.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria relativa a un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio deve essere provata anche in capo al terzo acquirente, oltre che al debitore.
  • La prova della scientia damni o della participatio fraudis può essere fornita mediante presunzioni semplici, ma il ragionamento inferenziale deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Il vincolo di parentela tra debitore e terzo acquirente non basta, da solo, a integrare la prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio; occorre verificare se, nel caso concreto, esso renda estremamente inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria.
  • L'erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. ricorre quando il giudice dichiara di applicare la disciplina delle presunzioni semplici ma fonda la decisione su fatti che, in concreto, non possiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Il controllo di legittimità sulla valutazione delle presunzioni è limitato, ma resta censurabile la falsa applicazione della norma quando la sussunzione dei fatti noti sotto l'art. 2729 c.c. sia giuridicamente scorretta.

Come è indicizzato

MaterieInadempimento
RamiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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