Cassazione Penale, Ordinanza n. 31576/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 6 febbraio 2025. Nel ricorso ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., sostenendo in sostanza che la norma, nel non consentire più all'imputato di proporre personalmente il ricorso, violerebbe il diritto di difesa e i parametri convenzionali e costituzionali evocati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, richiamando il principio per cui è rimessa alla discrezionalità del legislatore la previsione della necessaria rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputato personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto con l'assistenza di un difensore iscritto all'albo speciale; la proposizione personale da parte dell'imputato è causa di inammissibilità.
art. 111, comma 7, Cost.
È richiamato come parametro costituzionale invocato dal ricorrente, ma la questione è ritenuta manifestamente infondata.
art. 117, comma 1, Cost.
È richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità costituzionale della disciplina sull'accesso al ricorso per cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato nella motivazione sulla questione di costituzionalità, ma non ritenuto violato dalla previsione della difesa tecnica in cassazione.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente quale parametro convenzionale; la Corte esclude che la necessaria rappresentanza tecnica in cassazione comporti una limitazione illegittima delle facoltà difensive.
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Norma modificativa dell'art. 613 cod. proc. pen., evocata per spiegare il nuovo regime della proposizione del ricorso per cassazione.
La disciplina che richiede la rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità è ritenuta costituzionalmente legittima.
art. 111 Cost.
Parametrato alla dedotta violazione del diritto di difesa in cassazione, ma non ritenuto leso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere proposto mediante difensore munito della necessaria abilitazione; la proposizione personale da parte dell'imputato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La previsione legislativa della rappresentanza tecnica obbligatoria in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa né il diritto al ricorso, purché restino garantiti strumenti effettivi di assistenza tecnica, incluso il patrocinio a spese dello Stato.
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. è manifestamente infondata quando deduce che l'esclusione della difesa personale in cassazione comprima illegittimamente le facoltà difensive, in ragione dell'elevato tecnicismo del giudizio di legittimità.
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