Sentenza del 04/06/2020 n. 1414 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Presupposto dell'autonoma organizzazione - Verifica caso per caso - Attività di amministratore di società - Spese di modesto rilievo rispetto ai compensi - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettamento a IRAP dell’attività professionale, con particolare riferimento alla sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Il contribuente svolgeva incarichi di amministratore presso le sedi delle società, servendosi delle strutture, del personale e dei mezzi di queste. Le spese per lavoro dipendente e i compensi corrisposti a terzi, indicati nel Quadro RE del Modello Unico, erano di modesta entità rispetto ai compensi percepiti. Il testo non specifica l’atto impugnato, gli importi, le annualità né i motivi processuali articolati.
La decisione
La decisione esclude che, nel caso concreto, ricorresse un’autonoma organizzazione idonea a giustificare l’IRAP: le spese considerate, valutate in rapporto ai compensi e tenuto conto che il contribuente utilizzava le strutture delle società, erano di modesto rilievo e non potenziavano autonomamente la redditività dell’attività. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, l’esito della decisione impugnata né le statuizioni su rimborso, spese o rinvio.
Norme richiamate
La sussistenza dell'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettabilità all'Irap, deve essere verificata caso per caso.
L’assoggettamento a IRAP dipende dall’accertamento concreto dell’autonoma organizzazione; non è sufficiente basarsi automaticamente sull’ammontare dei compensi. Le spese possono rilevare come indice organizzativo solo valutandone l’entità rispetto ai compensi e alle modalità effettive di svolgimento dell’attività.
Massime di principio
- L’importanza dei compensi percepiti, da sola, non dimostra l’esistenza di un’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Le spese per dipendenti o per prestazioni di terzi vanno valutate concretamente e in rapporto ai compensi: il loro mero sostenimento non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP.
- Per chi svolge attività di amministratore presso le sedi delle società e utilizza personale e mezzi messi a disposizione da queste, spese di modesto rilievo rispetto ai compensi non sono, di per sé, indice di un’organizzazione autonoma che potenzi la redditività.
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