Cassazione Civile, Ordinanza n. 34235/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico. La decisione di merito aveva escluso dal computo sia la torre/palo eolico sia ulteriori componenti e costi indicati nell’avviso di accertamento, tra cui plinti di fondazione, spese tecniche di progettazione e direzione lavori, oneri concessori e di urbanizzazione e oneri finanziari. In cassazione l’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo, deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., lamentando omessa pronuncia della sentenza d’appello sulle voci diverse dalla torre eolica. L’Ufficio prestava invece acquiescenza alla statuizione di esclusione della torre eolica dal computo della rendita. Le società resistenti chiedevano il rigetto, o in subordine il rinvio per la valutazione della congruità delle altre voci.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che l’acquiescenza dell’Agenzia all’esclusione della torre eolica rendeva tale profilo non più controverso, mentre restava devoluta in appello la questione relativa alle altre componenti della base catastale. Poiché la sentenza impugnata aveva motivato solo sulla torre eolica, senza esaminare specificamente le ulteriori voci contestate e quantificate dall’Ufficio, è stata ravvisata omessa pronuncia. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per decidere sulle voci diverse dalla torre eolica e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente devolute; la mancata decisione sulle ulteriori voci della rendita integra omessa pronuncia.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato in coordinamento con l’art. 112 c.p.c. per il processo tributario, a sostegno del vizio di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente la censura per nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice d’appello deve esaminare tutte le questioni specificamente devolute con l’impugnazione; la decisione che si soffermi solo su una parte del thema decidendum incorre in omessa pronuncia.
- L’acquiescenza della parte su uno specifico capo della decisione rende quel profilo definitivamente non controverso, ma non estende automaticamente la preclusione alle ulteriori questioni autonomamente devolute.
- Non è configurabile motivazione implicita quando la sentenza affronta solo una voce della pretesa e restano invece contestate altre componenti del quantum che richiedono una autonoma valutazione.
- Quando il ricorso in appello investe separatamente più componenti della base imponibile o della rendita, ciascuna di esse deve essere oggetto di esame espresso se contestata dalle parti.
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