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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29873/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omissione di versamento dell'IVA). L'imputato deduceva un unico motivo: manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, sostenendo che la Corte di appello non aveva valutato elementi decisivi a favore della scriminante della forza maggiore e dell'assenza di dolo, quali le rateizzazioni e le "rottamazioni" onorate in parte, i consigli del consulente di sospendere i pagamenti in vista di un concordato, le iniziative di ristrutturazione del debito, la rinuncia ai compensi e l'apporto del patrimonio personale nell'azienda.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte di appello adeguata e non affetta da manifesta illogicità o travisamento della prova. I giudici di merito avevano rilevato che la società amministrata dall'Orpelli disponeva nel 2018 di attivo sufficiente per soddisfare le pretese erariali, che la contrazione del fatturato era intervenuta in epoca successiva alla formazione della maggior parte del debito IVA e che non erano state fornite prove di tentativi concreti di reperire risorse alternative (recupero crediti, finanziamenti da soci, richieste di credito). La Corte ha inoltre evidenziato che il ricorrente aveva impiegato risorse per altri obblighi invece che per il pagamento dell'IVA, configurando una scelta imprenditoriale che dimostra coscienza e volontà di non versare l'imposta. Per questi motivi è stata esclusa la scriminante della forza maggiore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter

    Norma che punisce l'omissione del versamento dell'IVA; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo del reato alla luce delle scelte gestionali e dell'utilizzo delle disponibilità per altre finalità, non per il pagamento dell'imposta.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13, comma 3-bis (introdotto dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87)

    "I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter, stesso decreto, non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi."

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi per avvalersi di questa causa di non punibilità: non sono emerse inesigibilità dei crediti, sovraindebitamento accertato, o l'impossibilità di esperire azioni idonee per superare la crisi.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'imposizione delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi di colpa nella proposizione del ricorso ma ha comunque fissato il contributo in favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni processuali e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La forza maggiore o cause non imputabili va provata in modo specifico e documentale: non bastano deduzioni generiche sulla crisi aziendale; occorre dimostrare l'inesigibilità dei crediti, il sovraindebitamento o l'impossibilità di adottare azioni idonee per superare la crisi.
  • Il giudice valuta la condotta complessiva dell'imprenditore: l'utilizzo delle risorse disponibili per pagare debiti diversi dall'Erario può configurare una scelta consapevole che indica il dolo nell'omesso versamento delle imposte.
  • Pagamenti parziali, rateizzazioni o "rottamazioni" non sono di per sé esimenti: la prova che rimane necessario fornire è che, nonostante ogni sforzo possibile, non vi era alcuna via per adempiere all'obbligo tributario.
  • Per avvalersi della nuova causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 3-bis, è essenziale fornire elementi probatori sulla crisi di liquidità non transitoria e sulle misure tentate per superarla (richieste di finanziamento, tentativi di recupero crediti, interventi dei soci, documentazione che attesti l'inesigibilità dei crediti).
  • In fase di impugnazione in Cassazione, i vizi contestati devono riferirsi a errori di diritto o manifesta illogicità: la semplice diversa valutazione del merito da parte della Corte di appello difficilmente basta se la motivazione è coerente e fondata su elementi probatori.

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