Cassazione Penale, Ordinanza n. 24537/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito delle censure perché le ritiene non specifiche e comunque infondate, anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per usura e partecipazione a un'associazione per delinquere. I primi due motivi deducevano: a) vizio di motivazione sulla responsabilità per il delitto di usura, sostenendo l'insufficienza della prova; b) violazione di legge con riferimento all'art. 416 c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico relativo alla partecipazione al reato associativo. Il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, prive di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato, per l'usura, le dichiarazioni della persona offesa, le conversazioni intercettate, i servizi di osservazione e la perquisizione domiciliare con rinvenimento di una cambiale; e, per l'associazione, il consapevole apporto dell'imputato con ruolo apicale. Il terzo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con l'assenza di elementi positivi valorizzabili e l'irrilevanza della sola incensuratezza.
Norme richiamate
La norma è richiamata in relazione alla contestazione di partecipazione al reato associativo; la Corte ribadisce la tenuta della motivazione di merito che aveva accertato un consapevole apporto dell'imputato al sodalizio criminoso con ruolo apicale.
La concessione delle attenuanti generiche è qualificata come giudizio di fatto che non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi, ma richiede la presenza di elementi positivi valorizzabili; la mera incensuratezza, di per sé sola, è irrilevante.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
È richiamato come fonte della modifica dell'art. 62-bis c.p., dalla quale deriva l'irrilevanza autonoma dello stato di incensuratezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già proposte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La prova della responsabilità per usura può essere legittimamente desunta da un compendio probatorio convergente composto dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle intercettazioni, dagli esiti di servizi di osservazione e dagli esiti di perquisizione con rinvenimento di documentazione pertinente.
- La partecipazione a un'associazione per delinquere richiede un consapevole apporto al sodalizio criminale; la motivazione che valorizzi il ruolo apicale dell'imputato è idonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la sola incensuratezza non impone la concessione del beneficio.
- La concessione delle attenuanti generiche è oggetto di un apprezzamento discrezionale di fatto e non costituisce un diritto automatico in assenza di elementi negativi.
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