Cassazione Civile, Ordinanza n. 00084/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di un’ampia area agricola con un fabbricato rurale in rovina contestavano la decisione della Corte d’Appello che, in sede di opposizione al provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 adottato per la realizzazione di uno svincolo stradale, aveva determinato l’indennità dovuta in misura inferiore a quella riconosciuta dall’amministrazione e aveva escluso ulteriori voci di pregiudizio. Con il primo motivo denunciavano violazione delle norme in materia di espropriazione e di acquisizione sanante, sostenendo che l’ablazione aveva inciso anche sul fabbricato residuo, rendendone impossibile l’utilizzo agrituristico consentito dalle NTA del PRG, e che il deprezzamento della parte residua doveva essere indennizzato; criticavano inoltre l’idea che occorresse dimostrare una soggettiva intenzione di riutilizzo del manufatto, essendo invece decisivi i dati oggettivi dell’immobile. Con il secondo motivo deducevano che l’indennizzo ex art. 42-bis comprende non solo il valore venale del bene ma anche il pregiudizio non patrimoniale e l’indennità per l’occupazione illegittima, sicché la Corte d’appello avrebbe erroneamente confrontato solo una parte del dovuto con la somma già corrisposta dall’amministrazione, senza considerare tutte le componenti previste dalla norma; chiedevano quindi la decisione nel merito con riconoscimento di un importo complessivamente superiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi nei limiti indicati, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse correttamente considerato, ai fini dell’indennizzo da acquisizione sanante, sia l’eventuale deprezzamento della proprietà residua derivante dall’ablazione parziale sia la complessiva struttura dell’indennità ex art. 42-bis, comprensiva anche delle ulteriori voci previste dalla norma. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, che dovrà riesaminare la vicenda applicando i criteri indicati dalla Suprema Corte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
L’indennizzo per acquisizione sanante ha natura complessa e deve ristorare il pregiudizio patrimoniale subito dal privato, comprendendo anche le ulteriori voci previste dalla norma; in caso di ablazione parziale occorre verificare anche l’incidenza sull’utilità e sul valore della proprietà residua.
La disciplina dell’espropriazione parziale, che impone di considerare la diminuzione di valore della parte residua, è applicabile in via analogica anche all’acquisizione sanante ex art. 42-bis, per assicurare un ristoro reale e adeguato.
Norma richiamata dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla determinazione dell’indennità espropriativa.
Norma richiamata dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla determinazione dell’indennità espropriativa.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla regolazione delle spese di lite, ritenuta da rideterminare in caso di accoglimento del ricorso.
D.M. n. 1404/1968
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il rispetto delle distanze stradali avrebbe reso inutilizzabile il fabbricato residuo per fini agrituristici.
artt. 20 e 21 NTA del PRG del Comune di Foggia
Richiamati per sostenere la possibile destinazione agrituristica del fabbricato rurale in rovina, poi preclusa dalla diversa conformazione del fondo conseguente all’intervento pubblico.
Corte cost. n. 181/2011
Richiamata quale precedente a sostegno dell’esigenza di un’indennità commisurata a un ristoro effettivo e non meramente formale.
Cass. S.U. n. 20691/2021
Richiamata per affermare che l’acquisizione sanante, pur speciale e autonoma, appartiene al genus delle indennità espropriative.
Cass. S.U. n. 7454/2020
Richiamata nel solco dell’orientamento volto a garantire l’effettività del ristoro nelle vicende ablative pubbliche.
Cass. n. 6527/2019
Richiamata come precedente citato anche dalla Corte territoriale e collocata nel medesimo indirizzo interpretativo.
Cass. n. 27960/2023
Richiamata come ulteriore conferma dell’orientamento volto a un ristoro effettivo nelle procedure ablative.
Massime di principio
- Nell’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 l’indennizzo non va limitato al solo valore venale della porzione ablata, ma deve essere ricostruito in modo da assicurare un ristoro complessivo e adeguato del pregiudizio subito dal proprietario.
- In caso di espropriazione o acquisizione parziale di un bene unitario, deve essere valutato anche il deprezzamento della parte residua, quando esso sia conseguenza oggettiva dell’intervento pubblico e non un profilo meramente ipotetico.
- La verifica del danno alla proprietà residua va compiuta in termini oggettivi, avendo riguardo alle caratteristiche e alla normale utilità del bene, senza far dipendere il ristoro da una dimostrazione delle intenzioni soggettive del proprietario.
- Se un manufatto residuo conserva una potenziale e lecita utilizzabilità che viene preclusa dall’intervento ablativo, tale perdita di utilità può integrare un componente del pregiudizio patrimoniale indennizzabile.
- La determinazione dell’indennità ex art. 42-bis deve considerare tutte le componenti previste dalla norma, e non può confrontare solo una parte dell’indennità giudizialmente accertata con quanto eventualmente già corrisposto dall’amministrazione.
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