Cassazione Penale, Ordinanza n. 21037/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione razionale e che le doglianze miravano solo a una diversa lettura dei fatti e della gravità della condotta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Livorno per detenzione illecita di stupefacenti, con concessione delle attenuanti generiche e pena di anni 3 di reclusione ed euro 18.000 di multa. I fatti, accertati a Cecina il 30 marzo 2023, riguardavano la detenzione di 286 dosi di cocaina ed eroina e di euro 4.000 in contanti. Con il primo motivo la difesa ha chiesto la riqualificazione del fatto nel reato di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; con il secondo motivo ha censurato l'eccessività della pena, sostenendo che non fossero stati valorizzati elementi favorevoli. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la decisione di merito era coerente con i criteri giurisprudenziali e che le censure si risolvevano in una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione applicata per ritenere la responsabilità per detenzione illecita di stupefacenti; la Corte ha confermato la qualificazione più grave del fatto in ragione del quantitativo, della qualità delle sostanze e del contesto criminale desumibile dai dati fattuali.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La difesa ne ha chiesto l'applicazione per la lieve entità; la Corte ha escluso la riqualificazione, ritenendo non compatibili i dati concreti con una fattispecie di minore offensività.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti deve essere esclusa quando gli indici fattuali, valutati complessivamente, rivelano un inserimento dell'agente in contesti criminali qualificati, desumibile dal quantitativo, dal tipo di sostanze e da ulteriori elementi sintomatici della attività di spaccio.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze fattuali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è razionale e coerente.
- La censura sulla pena è infondata quando la Corte di merito abbia correttamente applicato i criteri di commisurazione e la pena sia stata determinata in misura prossima al minimo edittale, senza elementi favorevoli idonei a imporre una riduzione ulteriore.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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