Cassazione Penale, Ordinanza n. 15836/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze non investivano il tema devoluto al giudice di rinvio, ma riguardavano profili della pena base ormai coperti da giudicato. Ha inoltre rilevato che, in conseguenza dell'inammissibilità, si applicano le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13/12/2024, pronunciata in sede di rinvio a seguito di una precedente sentenza rescindente della Corte di cassazione (sez. 2, n. 34287 del 2024). Il ricorrente ha censurato la determinazione della pena base irrogata per il reato più grave, sostenendo rilievi che la Corte ritiene però già coperti da giudicato e quindi estranei all'oggetto del giudizio di rinvio, limitato ai soli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione.
Norme richiamate
All'inammissibilità del ricorso consegue l'applicazione delle pronunce previste da tale disposizione.
sentenza rescindente della Corte di cassazione sez. 2 n. 34287 del 2024
Ha delimitato l'oggetto del giudizio di rinvio ai soli aumenti di pena a titolo di continuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e non può essere nuovamente devoluto ciò che è già coperto da giudicato.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri questioni estranee al devoluto del giudizio di rinvio, quando tali questioni riguardino profili definitivamente stabiliti nella fase precedente.
- Le doglianze sulla determinazione della pena base non sono proponibili in sede di rinvio se il mandato rescindente concerne esclusivamente gli aumenti per continuazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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