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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31942/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva confermato la condanna dell'imputato e la pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 894. L'unico motivo di ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio: si denunciavano pretesi difetti di motivazione della sentenza impugnata e si chiedeva, in sostanza, un nuovo esame nel merito della misura della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano generiche, riproduttive di profili già disattesi dai giudici di merito, e volte a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la pena era stata determinata correttamente alla luce anche dei precedenti gravi reati specifici dell'imputato, e che le prospettazioni difensive erano in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 894

    Disposizioni integratrici della fattispecie per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a richiamarle come base della condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste di censure sul trattamento sanzionatorio quando il ricorso si limiti a riproporre doglianze già disattese dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente reiterative non superano il vaglio di ammissibilità.
  • La determinazione della pena, se motivata in relazione agli elementi valorizzati dai giudici di merito, non è sindacabile in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione dei fatti o delle circostanze già apprezzate.
  • La presenza di precedenti gravi e specifici può essere legittimamente valorizzata ai fini del trattamento sanzionatorio, purché ciò risulti coerentemente argomentato nella decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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