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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34922/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità penale. L'unico motivo dedotto censurava la decisione di merito per avere fondato l'identificazione dell'autore dei fatti in modo ritenuto inaffidabile, sulla base del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, una donna anziana, e di un testimone. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo erroneo tali risultanze e che la motivazione fosse viziata, chiedendo una rivalutazione della credibilità e dell'attendibilità delle prove dichiarative. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità perché mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, già esaminato e disatteso in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come vizio di motivazione, erano in realtà dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e dell'attendibilità delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato che le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole base dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi con particolare rigore la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto, verifiche che erano state compiute dalla Corte di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del controllo di legittimità sulla coerenza logica della motivazione, non per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ponderazione dell'attendibilità dei testimoni e della persona offesa.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice di merito svolga un controllo particolarmente rigoroso sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del narrato, dando conto in motivazione di tale verifica.
  • Il controllo di legittimità riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione: il ricorso è inammissibile quando mira a contestare direttamente la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, se questa è sorretta da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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