Cassazione Penale, Sentenza n. 1493/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello con plurimi motivi di violazione di legge, articolando censure anche sulle modalità telematiche di consumazione della condotta in relazione all'elemento soggettivo del reato. La questione dell'ammissibilità delle censure ha reso necessario il rilievo della prescrizione per il delitto ascritto (art. 483 c.p.) relativo alla condotta del 28/11/2013, tenendo conto di una sospensione di 64 giorni richiamata dalla giurisprudenza di Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato consumato il 28/11/2013 si fosse prescritto il 31/07/2021 (considerando la sospensione di 64 giorni), e perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. In precedenza la Corte d'appello aveva già dichiarato la prescrizione per le condotte del 15/03/2013 e del 20/05/2013 e aveva ridotto le pene per le restanti imputazioni; la Corte di Cassazione ha però esteso il rilievo della prescrizione anche alla fattispecie del 28/11/2013, con conseguente annullamento integrale senza rinvio.
Norme richiamate
Il reato contestato per le condotte indicate è stato valutato anche alla luce delle modalità telematiche di azione; la Corte ha ritenuto che, per la condotta del 28/11/2013, fosse intervenuta la prescrizione alla data del 31/07/2021.
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna, Rv. 280432)
La pronuncia di Sezioni Unite è stata utilizzata per determinare un periodo di sospensione di 64 giorni da computare nel calcolo del termine di prescrizione, incidendo sulla maturazione della estinzione del reato.
Massime di principio
- Quando emergono censure relative alle modalità telematiche di consumazione e all'elemento soggettivo, la Corte può comunque verificare d'ufficio la prescrizione riferita a tutte le date di consumazione rilevanti.
- Se la prescrizione è maturata per i reati contestati, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio perché i reati sono estinti, anche se la Corte d'appello aveva deciso in parte diversamente.
- Nel calcolo della prescrizione vanno computate le sospensioni processuali indicate dalla giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U) e tali computi possono ribaltare l'esito della controversia penale.
- Prima di proporre o sostenere impugnazioni in casi analoghi, valutare dettagliatamente le date di consumazione telematica e l'impatto di eventuali sospensioni sui termini di prescrizione.
- L'accertamento della prescrizione è decisivo e prioritario: se risulta intervenuta, comporta l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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