Cassazione Penale, Sentenza n. 14523/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (custodia) applicata a Calvaruso per i reati di autoriciclaggio (art. 648-ter, c.1, c.p.) ed estorsione commessi tra Palermo e il Brasile tra il 2018-2019 e nel 2020. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale (art. 606 lett. b ed e c.p.p.), sostenendo carenza di indizi sia rispetto all'autoriciclaggio sia rispetto all'estorsione, e ha chiesto la riforma dell'ordinanza; ha altresì depositato memoria difensiva per l'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proponeva argomentazioni valutative e ripetitive, dirette a una rivalutazione del merito cautelare non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il limite del controllo di cassazione che non può riesaminare fatti, pesi probatori e l'apprezzamento delle fonti svolto dal giudice di merito, potendo intervenire solo per violazioni di legge o motivazione manifestamente illogica. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione ampia, coerente e logica basata su numerosi elementi (precedenti indagini, banche dati della Direzione Nazionale Antimafia, informative dei Carabinieri, dati estrapolati dai cellulari, chat acquisite per rogatoria, traffico telefonico e intercettazioni, analisi dei flussi patrimoniali e documentazione dall'Italia e dal Brasile) che giustificavano i gravi indizi circa i reati contestati e il ruolo preminente del ricorrente. Conseguenze pratiche: rigetto dell'impugnazione, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; ordine di trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella del detenuto; esecuzione degli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 648-ter, comma 1, cod. pen. (autoriciclaggio)
art. 648 ter 1, cod. pen.
Norma che disciplina il reato di autoriciclaggio; qui è la fattispecie contestata all'imputato e costituisce l'oggetto dell'esame indiziario del giudice della cautela.
art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen. (motivi di impugnazione)
art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Norme indicate dalla difesa come base delle censure per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto che le censure prospettate fossero valutative e dunque non ammissibili in cassazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che sono inammissibili i motivi diretti a una nuova valutazione del merito quando si limitano a proporre una diversa ricostruzione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e segg., cod. proc. pen. (trattazione in camera di consiglio)
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.
Norme procedurali relative alla trattazione del ricorso in camera di consiglio e alla possibile richiesta di discussione orale; qui è richiamato per motivare la trattazione senza presenza delle parti.
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi)
Richiamato nel profilo dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte osserva che l'assenza di gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se si configura una violazione di norme specifiche o una manifesta illogicità della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari)
Norma che disciplina le esigenze cautelari; la Corte sottolinea che la verifica della loro sussistenza in cassazione è possibile soltanto in presenza di vizi di legge o manifesta illogicità motivazionale.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
Norma richiamata come base per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. (annotazioni nella cartella personale)
art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme che regolano l'inserimento in cartella personale del detenuto di provvedimenti relativi alla sua posizione processuale; qui impiegate per disporre l'annotazione dell'esito del giudizio nella documentazione carceraria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia cautelare controlla la legittimità e la coerenza logico-giuridica della motivazione, ma non può rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sul peso degli indizi compiuta dal giudice di merito.
- I ricorsi che si limitano a proporre una diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito sono, di norma, inammissibili in Cassazione: occorre individuare un vizio di diritto specifico o una manifesta illogicità della motivazione.
- Quando l'ordinanza di applicazione o conferma della misura cautelare contiene una motivazione ampia, coerente e fondata su molteplici elementi di indagine (intercettazioni, traffico telefonico, dati estratti da dispositivi, analisi finanziarie, informative investigative), la resistenza alle censure difensive è elevata in sede di legittimità.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o meramente riedificante del merito, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad ammende: è quindi opportuno calibrarne la fondatezza e puntare su censure giuridiche concrete.
- Per tentare efficacemente la cassazione contro provvedimenti de libertate è strategico individuare e documentare errori di diritto, violazioni procedurali o profili di manifesta illogicità della motivazione, piuttosto che proporre semplici letture alternative dei fatti.
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