Cassazione Penale, Ordinanza n. 09082/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che, in sede esecutiva, aveva accolto solo parzialmente la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di tre sentenze diverse. La Corte aveva unificato per continuazione il delitto associativo di cui all'art. 416-bis c.p. e un reato elettorale previsto dall'art. 86 d.P.R. n. 570/1960, rideterminando la pena complessiva, ma aveva negato l'estensione dell'istituto al delitto di peculato. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito aveva escluso la continuazione valorizzando solo la non omogeneità tra i reati e la distanza temporale, senza considerare altri indici della unicità del disegno criminoso: il fatto che i reati fossero emersi nella medesima indagine, che alcuni fossero stati commessi con il medesimo complice e che il peculato fosse stato finalizzato ad agevolare l'associazione mafiosa, in un arco temporale ritenuto comunque non incompatibile con la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato il riconoscimento della continuazione tra il peculato e gli altri reati. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale, che aveva escluso la sussistenza di concreti indici di un unico disegno criminoso, in particolare l'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale e la comune causale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come uno dei reati oggetto della richiesta di continuazione e della decisione di unificazione parziale.
Indicato come ulteriore reato unificato per continuazione con il reato associativo.
La sentenza riguarda l'istituto della continuazione e ne richiama i presupposti sostanziali, pur senza riportarne espressamente il testo normativo.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
La Corte richiama il principio secondo cui la continuazione richiede una verifica concreta e complessiva di vari indicatori sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso; la presenza isolata di uno o più indici non basta se i reati successivi sono frutto di decisioni estemporanee.
Cassa delle ammende
Disposto il versamento di euro 3.000 a titolo di sanzione conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa e complessiva di indicatori concreti dell'unicità del disegno criminoso; non è sufficiente richiamare genericamente un contesto comune o la sola presenza di alcuni elementi sintomatici isolati.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale, le modalità della condotta e la comune causale sono indici rilevanti, ma la loro insussistenza può legittimamente condurre all'esclusione della continuazione.
- Non è credibile ritenere programmati sin dall'origine reati successivi commessi a distanza di anni, quando manchi un collegamento sostanziale tra le condotte e quando i fatti appaiano riconducibili a scelte autonome e non a un progetto unitario.
- La mera finalità di agevolare un'associazione mafiosa, se il soggetto rimane estraneo all'associazione e la successiva adesione avviene in un momento successivo, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'unicità del disegno criminoso rispetto a un precedente reato patrimoniale.
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