Cassazione Penale, Sentenza n. 9438/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) erronea applicazione dell'art. 337 c.p. per presunta assenza del dolo specifico, sostenendo che il lancio della bottiglia fosse un gesto dimostrativo di protesta e non volto a ferire; 2) manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, in particolare delle dichiarazioni del poliziotto Casadei che, secondo il ricorrente, avrebbe identificato un altro soggetto come autore della resistenza; 3) istanza eventuale di applicazione dell'art. 95 del d.l. n.162/2022 per la sostituzione della pena detentiva breve con pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché mirava a una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui l'imputato, integrante il gruppo di manifestanti, nella fase concitata di scontro con le forze dell'ordine ha lanciato una bottiglia di vetro colpendo all'avambraccio il poliziotto Casadei e dandosi a fuga, venendo poi bloccato. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla mancata considerazione del dolo e il presunto travisamento delle dichiarazioni del testimone; ha inoltre osservato che la questione relativa all'art. 95 d.l. n.162/2022 non era stata prospettata in modo esplicito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la condotta materiale (lancio della bottiglia verso un appartenente alle forze dell'ordine e il conseguente colpo all'avambraccio) integra la fattispecie contestata; il difetto di "dolo specifico" prospettato dal ricorrente è stato respinto come ravvisabile alla luce del contesto e del comportamento complessivo.
Richiamata quale titolo di reato confermato in sede di merito: la motivazione di merito è considerata non viziata e la ricostruzione fattuale ritenuta attendibile.
art. 4, comma 5, I. n. 110 del 1975
Applicata dal giudice di merito in relazione al fatto di aver lanciato un oggetto contundente; la Cassazione non ha rilevato errori nell'applicazione di tale norma rispetto ai fatti accertati.
La Corte ha rilevato che la questione circa l'applicazione della norma ai processi pendenti non è stata formulata con censura esplicita: pertanto non è stata oggetto di valutazione sostanziale in Cassazione; implicita indicazione che per ottenere la sostituzione della pena occorre una specifica e motivata prospettazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. I. 18 dicembre 2020)
Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento quando non viene richiesta la discussione orale; la procedura scritta è stata disposta e le conclusioni del Procuratore generale depositate per iscritto.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo della prova: i motivi che si limitano a contestare l'apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito senza indicare vizi logico-giuridici rilevanti sono inammissibili.
- La contestazione del "dolo" deve essere argomentata dimostrando un errore di diritto o di motivazione specifico; la mera affermazione che un atto fosse dimostrativo non basta se dal contesto emerge un'azione concreta idonea a recare offesa.
- Le dichiarazioni dell'imputato rese in sede di convalida dell'arresto possono avere valore limitato e possono essere valutate dal giudice come volte a influire sull'attività di polizia; il loro contenuto va valutato nel contesto probatorio complessivo.
- Per impugnare la valutazione testimoniale (es. contraddizione fra testi) è necessario dimostrare la manifesta illogicità, la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione del giudice di merito, non la semplice divergenza interpretativa.
- Se si invoca l'applicazione di novità legislative temporali (es. art. 95 d.l. n.162/2022), la censura deve essere formulata esplicitamente e con riferimento ai presupposti applicativi; altrimenti la questione può essere ritenuta non prospettata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta di regola la condanna alle spese processuali e talvolta al pagamento di somme a titolo di sanzione (es. Cassa delle ammende), quindi il ricorso infondato comporta rischi economici per il ricorrente.
Testo integrale
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