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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9869/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa ereditaria: i ricorrenti (Domenica e Giacomo) chiedevano il conferimento alla massa ereditaria e la divisione di circa €200.000,00 prelevati dai conti del padre (donazioni ai fratelli Giuliana e Valter). Il tribunale di primo grado aveva rigettato per assenza di relictum da dividere e per mancata domanda di riduzione; la Corte d'appello aveva ritenuto la divisione immobiliare stragiudiziale già conclusiva e preclusiva di un successivo domanda di collazione/integrazione, escludendo il supplemento di divisione. Il ricorrente ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo, tra l'altro, la possibilità di supplemento di divisione ai sensi dell'art. 762 c.c. e che la collazione delle donazioni non poteva essere implicitamente esclusa dalla precedente divisione parziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello abbia applicato erroneamente l'art. 762 c.c. e avuto un'interpretazione troppo restrittiva della possibilità di supplemento di divisione. Ha affermato che la divisione parziale è ammissibile e che l'omissione di beni ereditari legittima il supplemento di divisione senza dover verificare se l'esistenza dei beni fosse nota al momento dell'apertura della successione. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per riesaminare la questione conformemente ai principi di diritto enunciati. I motivi residui sono stati assorbiti; le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 762 c.c.

    Ammette il supplemento di divisione quando sono stati omessi uno o più beni ereditari; non è necessario che l'esistenza degli stessi fosse ignota alle parti all'apertura della successione.

  • art. 713, art. 720, art. 722, art. 1112 c.c. (principio di universalità della divisione ereditaria)

    Principio secondo cui la divisione dovrebbe comprendere tutti i beni dell'asse, ma non è assoluto: ammette eccezioni per legge o per accordo dei condividenti, consentendo divisioni parziali.

  • art. 519 c.c.

    Richiamato dalla parte per sostenere che la rinuncia alla collazione o alla divisione richiede forme certe; la Corte però ha escluso che la sola divisione stragiudiziale dei beni immobili comporti automaticamente una rinuncia implicita alla collazione delle donazioni.

  • art. 763 c.c.

    Previene rimedi specifici (rescissione per lesione) per errori valutativi nella divisione; non esclude però il rimedio del supplemento di divisione per omissione di beni.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiesto dal ricorrente per censurare la presunta omessa valutazione delle prove da parte della Corte d'appello; la Cassazione però ha ritenuto fondato il vizio principale relativo alla corretta applicazione dell'art. 762 c.c.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla decisione sulla compensazione delle spese; la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbito il motivo relativo alle spese e ha demandato la regolazione al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • La divisione ereditaria può essere parziale: l'accordo tra coeredi può riguardare solo alcuni beni e lasciare la comunione su altri cespiti, con possibilità di successivo supplemento di divisione.
  • L'art. 762 c.c. consente il supplemento di divisione quando sono stati omessi beni ereditari, indipendentemente dal fatto che la loro esistenza fosse nota o meno alle parti all'apertura della successione.
  • La scoperta postuma di donazioni effettuate dal de cuius non esclude automaticamente la collazione o la possibilità di agire per il conferimento alla massa se residua un relictum (es. immobili) da dividere.
  • La divisione stragiudiziale degli immobili non implica di per sé una rinuncia implicita e automatica a far valere in seguito pretese sull'asse (es. collazione di donazioni), salvo prova di una rinuncia specifica e conforme alle forme richieste.
  • Le questioni relative all'omissione di beni nella divisione trovano rimedio preferibilmente nel supplemento di divisione; i rimedi alternativi (es. azione di riduzione o rescissione) restano operativi se ricorrono i presupposti specifici.

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