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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9727/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Fornoni avverso una cartella di pagamento emessa da Equitalia Giustizia per €11.506,33 (quota delle spese di un procedimento penale). Le censure principali erano: (i) incompetenza del giudice civile rispetto al giudice dell'esecuzione penale circa la contestazione del 'perimetro' della condanna alle spese; (ii) violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e del d.P.R. n.115/2002, con la dedotta impossibilità di distinguere le voci di spesa per la Procura; (iii) errata applicazione dell'art. 92 c.p.c. nel condannare anche il Ministero e l'ADER alle spese del giudizio; (iv) sostanziale estraneità di ADER che sarebbe preposta solo alla riscossione e non alla determinazione del credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Ministero e ADER. Ha ritenuto infondati gli assunti sull'incompetenza funzionale del giudice civile (poiché la quantificazione delle spese rientra nella cognizione del giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., anche alla luce dell'ordinanza del G.E. che aveva già definito il perimetro della condanna) e ha confermato che grava sull'ente creditore l'onere probatorio di dimostrare la concreta spettanza e la corretta autoliquidazione delle somme richieste. Ha inoltre ritenuto legittima la condanna alle spese nei confronti sia del Ministero che dell'agente della riscossione (Equitalia/ADER) per il principio di causalità della lite e per la loro partecipazione in giudizio. Dispone la condanna dei ricorrenti a rimborsare a Fornoni le spese del giudizio di legittimità (liquidate in €3.082,00 oltre forfettario 15% e accessori); compensa le spese tra ricorrenti e Equitalia Giustizia per i rapporti tra loro.

Norme richiamate

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Disciplina l'opposizione all'esecuzione: la Corte conferma che il giudice civile, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., è competente a valutare le contestazioni relative alla concreta quantificazione delle spese risultanti dalla sentenza penale quando il 'perimetro' della condanna è già definito.

  • art. 2697 cod. civ.

    Stabilisce l'onere della prova: la Corte afferma che, in caso di opposizione alla cartella di pagamento, l'ente creditore deve provare la spettanza e la corretta autoliquidazione delle spese contestate.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG) - art. 280

    Rilevato nei motivi di gravame (rimando a disposizioni del TUSG): la Corte richiama la necessità che la documentazione amministrativa sia tale da consentire la verifica giudiziale della corretta quantificazione del credito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato da parte delle amministrazioni appellanti: la Corte dà atto dell'eventuale responsabilità per il contributo unificato.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Regola la condanna alle spese di giudizio: la Corte indica che il giudice può condannare sia l'ente creditore sia l'agente per la riscossione, valutando causalità della lite e partecipazione in giudizio; non è automatica l'esclusione dell'agente dalla condanna.

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    Richiesta dalla Corte ai fini di valutare l'ammissibilità del ricorso per cassazione: la sentenza osserva l'esigenza di indicare con maggiore precisione i provvedimenti richiamati nell'atto di impugnazione, ma valuta comunque nel merito la questione di interesse nomofilattico.

  • legge 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 1, comma 367 e ss.

    Citata in relazione alla disciplina dei rapporti tra Amministrazione e agente della riscossione: la Corte, pur richiamando la normativa, ritiene che la mera previsione di una convenzione non escluda la possibilità di condannare l'agente per la riscossione alle spese quando la sua condotta ha inciso sulla lite.

  • Cass. Sez. Un., sent. 29 settembre 2011, n. 491 (giurisprudenza)

    Utilizzata per distinguere il momento della statuizione penale sulla condanna alle spese (competenza del giudice penale) dalla successiva quantificazione (competenza del giudice civile in sede di opposizione), principio richiamato e applicato dalla Corte.

  • Cass. Sez. 3, ord. 22 maggio 2023, n. 14082 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che le questioni riservate al giudice penale non determinano automaticamente l'incompetenza del giudice civile: se la quantificazione rimane da operare, il civile è competente.

  • Cass. Sez. 3, sent. 15 novembre 2023, n. 31774 (giurisprudenza)

    Ribadisce l'onere dell'ente creditore di documentare in modo adeguato la autoliquidazione delle spese e l'attività svolta dai funzionari per rendere verificabile la correttezza della quantificazione.

  • Cass. Sez. 3, sent. 13 giugno 2018, n. 15390 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui l'agente della riscossione può essere condannato alle spese di lite nonostante l'illegittimità dell'azione sia addebitabile al creditore; rilevante per la decisione sulla condanna congiunta di Ministero e agente della riscossione.

Massime di principio

  • Se in sede penale è già stato definito il 'perimetro' della condanna alle spese, le contestazioni sul calcolo e sulla pertinenza concreta delle voci di spesa sono devolute al giudice civile nell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
  • In opposizione alla cartella di pagamento l'onere probatorio sulla corretta quantificazione delle somme grava sull'ente creditore: deve documentare l'autoliquidazione e le attività che giustificano le singole voci di spesa.
  • La mera dichiarazione della Procura che non è possibile distinguere le singole voci non esonera l'ente creditore dall'onere di prova; l'impossibilità amministrativa non può automaticamente invertire l'onere probatorio.
  • L'agente della riscossione può essere condannato alle spese di lite insieme all'ente creditore quando la sua condotta o l'emissione della cartella ha causalmente determinato la controversia; il giudice valuta la causalità e può compensare o distribuire le spese tra le parti presenti.
  • Quando sono in gioco questioni di competenza tra giudice penale e civile, se la materia è quella della quantificazione contabile della condanna già definita in sede penale, il rimedio corretto è il rigetto dell'opposizione solo se la censura investe una questione riservata al penale; altrimenti il civile procede alla cognizione.

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