Cassazione Civile, Sentenza n. 9734/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gabriella Coretto ha impugnato la sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado e aveva ritenuto che la rinuncia di Marisa Antonia Coretto al legato in sostituzione di legittima non comportasse l'ingresso del bene nell'asse ereditario a favore della ricorrente, sostenendo invece che la rinuncia determinasse la conversione automatica del legato in legato in conto legittima. La ricorrente ha censurato la Corte d'appello per aver interpretato erroneamente gli effetti della rinuncia al legato in sostituzione di legittima e per non aver riconosciuto che la rinuncia rende il legatario erede pretermesso, con conseguente rientro del bene nell'asse e la possibilità di esperire l'azione di riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere che la rinuncia al legato in sostituzione si convertisse automaticamente in legato in conto legittima. La Corte ha affermato che la rinuncia al legato in sostituzione rende il rinunciante erede pretermesso, che il lascito diviene inefficace con effetti retroattivi e che il bene rientra nell'asse ereditario, lasciando al rinunciante la possibilità di esperire l'azione di riduzione per ottenere la quota di riserva. Il ricorso incidentale di Marisa Antonia è stato respinto. La sentenza d'appello è cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. È stato inoltre disposto l'accertamento dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte della ricorrente incidentale ai sensi della normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 551 c.c.
Stabilisce che il legittimario cui è lasciato un legato in sostituzione può rinunciarvi e chiedere la legittima; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la rinuncia valida produce l'effetto che il lascito viene meno retroattivamente e il legatario diviene erede pretermesso, con diritto ad esperire l'azione di riduzione.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla normativa successoria preliminare; la Corte non ha rilevato un contrasto con le sue conclusioni sugli effetti della rinuncia al legato.
art. 521 c.c.
Norma richiamata in relazione al diritto del legittimario di chiedere la quota di riserva; la Corte ha distinto gli effetti del legato in sostituzione rispetto al legato in conto legittima, ribadendo che accettando il legato in sostituzione non si acquisisce la qualità di erede.
art. 467 c.c.
Regola la rappresentazione. La Corte ha ritenuto che la rappresentazione non operi per rendere efficace l'acquisto del legato in sostituzione in favore dei discendenti del legatario che ha rinunciato, poiché la rinuncia al legato in sostituzione comporta l'inefficacia del lascito e il rientro del bene nell'asse, lasciando ai discendenti solo la titolarità eventuale dell'azione di riduzione se la rinuncia alla riduzione fosse stata esercitata dal genitore.
art. 536 c.c.
La Corte ha richiamato la norma per spiegare che i discendenti subentrano nei diritti del genitore e che, in presenza di rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario, la titolarità dell'azione può trasmettersi ai rappresentanti senza modificare le quote di riserva.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina processuale della decisione; la Corte ha valutato la correttezza dell'istruzione e della motivazione del giudice di merito.
art. 345 c.p.c.
Richiamato in rapporto alla competenza della Corte di merito e alle questioni procedurali sollevate; la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione procedurale relativa alla rappresentazione formulata dalla resistente.
art. 324 c.p.c.
Citato dalla ricorrente in relazione all'invocata violazione del giudicato interno sulla qualità di erede universale; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento dei primi motivi e quindi superflua.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento agli effetti delle trascrizioni e del possesso; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura alla luce delle questioni sostanziali sull'effetto della rinuncia al legato.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione e del conseguente possibile versamento aggiuntivo da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- La rinuncia valida al legato in sostituzione di legittima determina l'inefficacia retroattiva del lascito: il bene rientra nell'asse ereditario e il rinunciante assume la posizione di erede pretermesso, potendo esperire l'azione di riduzione per ottenere la quota di riserva.
- Il legato in sostituzione e il legato in conto legittima sono istituti distinti: nel legato in sostituzione l'accettazione preclude la qualità di erede e non consente il supplemento della legittima, mentre nel legato in conto legittima il bene è imputato alla legittima e rimane la possibilità di ottenere il supplemento.
- La rappresentazione non opera automaticamente per far acquistare ai discendenti del legatario il bene oggetto di legato in sostituzione quando il genitore ha rinunciato: la rinuncia determina il rientro del bene nell'asse e i discendenti possono al più subentrare nella titolarità dell'azione di riduzione se ricorrono i presupposti.
- L'acquisto del legato avviene ipso iure all'apertura della successione; tuttavia l'accettazione rende definitivo l'acquisto e impedisce una successiva rinuncia, mentre una rinuncia valida fa venir meno la disposizione con efficacia retroattiva.
- In presenza di contestazioni sulla titolarità o sul possesso di un bene ereditario sussiste interesse ad agire per ottenere un accertamento giudiziale anche se non è dimostrata un'attuale lesione di un diritto, purché vi sia uno stato di incertezza oggettiva non superabile senza l'intervento del giudice.
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