Cassazione Civile, Sentenza n. 9868/2025 del 15/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il notaio è stato sanzionato dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (e il rigetto del reclamo confermato dalla Corte d'appello di Torino) per avere ricevuto in data 11-9-2019, con atto di vitalizio assistenziale rep. 14315 racc. 9779, un trasferimento di nuda proprietà in cui era omessa la dichiarazione, prevista a pena di nullità dall'art. 29 co.1-bis legge 52/1985, di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto. La sanzione pecuniaria minima applicata è stata di Euro 516,00 con riconoscimento di circostanze attenuanti. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) che l'atto era sanabile perché ricevuto dopo l'introduzione dell'art. 29 co.1-ter (atto di conferma successivo addotto: 6-9-2021) e pertanto non sussisteva responsabilità disciplinare; e (2) che la Corte d'appello aveva erroneamente disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co.1-quater DPR 115/2002.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. In particolare: (i) primo motivo: esclusa la rimozione della responsabilità disciplinare per il fatto che l'atto era successivamente confermato; la Corte ha confermato che l'illecito disciplinare ex art. 28 co.1 n.1 legge notarile si consuma nel momento in cui il notaio riceve l'atto nullo e che la possibilità di successiva conferma o integrazione (art.29 co.1-ter legge 52/1985) può rilevare solo ai fini della determinazione della sanzione (mitigazione) ma non estingue o impedisce la responsabilità disciplinare. Perciò la condanna disciplinare e la sanzione sono state confermate. (ii) secondo motivo: accolto: il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13 co.1-quater DPR 115/2002 è dovuto solo se si è in presenza di un giudizio impugnatorio; il reclamo alla Corte d'appello contro la decisione della Commissione regionale di disciplina non è giudizio impugnatorio bensì giudizio in unico grado, pertanto il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto. Di conseguenza la Cassazione ha cassato l'ordinanza limitatamente a quel punto e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovuto l'ulteriore importo; per il resto l'ordinanza è stata confermata. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
Norme richiamate
art. 28 co.1 n.1 legge notarile (legge 16 febbraio 1913 n.89)
vietato al notaio ricevere "atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico"
la disposizione si applica agli atti affetti da nullità assoluta; l'illecito disciplinare si consuma al momento del rogito dell'atto nullo, e la possibilità di sanatoria successiva non estingue la responsabilità disciplinare (può solo influire sulla gravità della sanzione)
art. 29 co.1-bis legge 27 febbraio 1985 n.52
gli atti aventi ad oggetto trasferimento su fabbricati devono contenere, a pena di nullità, l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto
la mancanza di tali dichiarazioni determina la nullità dell'atto a pena di legge; tale nullità integra la fattispecie astratta rilevante ai fini disciplinari ex art.28 salvo che il legislatore preveda espressamente diversamente
art. 29 co.1-ter legge 27 febbraio 1985 n.52
"Se la mancanza ... non sia dipesa dall'inesistenza delle planimetrie ... l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo..."
la norma consente la conferma successiva dell'atto nullo in determinati casi; la Corte ha precisato che questa facoltà di conferma non ha efficacia estintiva sulla responsabilità disciplinare del notaio, potendo valere soltanto ai fini della modulazione della sanzione
art. 47 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380
il ricevimento o l'autenticazione di atti nulli e non convalidabili in materia edilizia costituisce violazione dell'art.28 legge notarile
disposizione speciale che esclude la responsabilità disciplinare per atti confermabili/integrabili nella specifica materia edilizia; la Corte ha ritenuto che tale previsione non si estenda automaticamente all'art.29 legge 52/1985, per differente ratio normativa
art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (co.2 e co.4-bis)
atti di trasferimento di terreni privi di certificato di destinazione urbanistica sono nulli; tuttavia possono essere confermati/integriati nella specifica disciplina
la disciplina edilizia prevede esplicitamente la possibilità di conferma e una norma (art.47) che tutela il notaio in quel caso; la Corte distingue questo quadro da quello previsto dall'art.29 legge 52/1985
art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale quando si è in presenza di giudizi impugnatori
la Corte ha interpretato la norma restrittivamente: il raddoppio opera solo se il processo davanti alla corte ha natura impugnatoria; il reclamo avverso provvedimenti disciplinari regionali non è giudizio impugnatorio e quindi non giustifica il raddoppio
Massime di principio
- La responsabilità disciplinare del notaio per il ricevimento di atti nulli ex art.28 co.1 n.1 legge notarile si considera consumata al momento del rogito: una successiva sanatoria o conferma dell'atto non estingue la responsabilità, ma può attenuarne la sanzione.
- La presenza di una norma speciale che esoneri il notaio (es. art.47 DPR 380/2001 per specifiche nullità edilizie) non si estende automaticamente ad altre materie: occorre verifica testuale e teleologica prima di applicare analogie.
- Quando una norma prevede la possibilità di conferma o integrazione dell'atto (es. art.29 co.1-ter legge 52/1985), quella possibilità rileva soprattutto sul piano privatistico e sulla determinazione della pena, non necessariamente sul piano disciplinare salvo espressa previsione normativa contraria.
- Ai fini del contributo unificato, il raddoppio previsto dall'art.13 co.1-quater DPR 115/2002 si applica solo ai giudizi di natura impugnatoria; i reclami disciplinari giudicati in sede di Corte d'appello sono giudizi di natura non impugnatoria (grado unico) e quindi non giustificano il raddoppio.
- In situazioni analoghe, il difensore del notaio dovrebbe far valere la sanatoria successiva come circostanza attenuante per la determinazione della sanzione e contestualmente contestare l'eventuale applicazione di rimborsi o contributi supplementari non dovuti per la natura del giudizio.
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