Cassazione Civile, Sentenza n. 9866/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azione promossa dai professionisti (Urbani e Quartarone) verso gli amministratori comunali ai sensi dell'art. 23 d.l. 2-3-1989 n.66 per ottenere il pagamento di compensi per la redazione del piano regolatore generale; i professionisti lamentano il mancato pagamento di quanto richiesto e invocano la responsabilità personale dei sindaci che avevano consentito o sollecitato le prestazioni. In Cassazione i ricorrenti censurano, in via principale, la quantificazione del compenso operata dalla Corte d'appello (riduzione a Lire 200.000.000 per effetto di una nota del 18-10-1989) e l'applicazione dell'art. 23 d.l.66/1989; i resistenti e il Comune propongono ricorsi incidentali deducendo, in particolare, la prescrizione del credito e contestando la quantificazione del residuo dovuto e l'ammissibilità delle notificazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e tutti i ricorsi incidentali. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello secondo cui: (i) ai sensi dell'art. 23 d.l. 66/1989 il rapporto obbligatorio, in mancanza di valido rapporto con l'ente, può gravare sugli amministratori che hanno consentito la prestazione; (ii) la prescrizione del credito dei professionisti decorre dalla conclusione effettiva della prestazione, valutata unitariamente dalla Corte d'appello (in concreto, fino all'adozione definitiva del PRG con deliberazione del 9-2-1999) e non è stata provata la decorrenza anteriore invocata dai resistenti; (iii) la nota del 18-10-1989 è stata interpretata legittimamente dalla Corte d'appello come dichiarazione unilaterale dei professionisti con la quale essi hanno quantificato il compenso in Lire 200.000.000, sicché la Corte ha correttamente calcolato il residuo deducendo gli acconti pagati a titolo di compenso (escludendo dal conteggio gli oneri fiscali e previdenziali). La Cassazione ha inoltre confermato che vizi di notifica o forme di nullità sanabili (notifica oltre l'anno, notificazione al procuratore) sono stati sanati dalla costituzione in giudizio della parte. Per effetto della reciproca soccombenza le spese del giudizio di legittimità sono compensate; è richiamata l'applicazione dell'art.13 d.P.R. 115/2002 per eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 2-3-1989 n. 66
il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l’amministratore che ha consentito la fornitura
Il rapporto obbligatorio relativo a prestazioni rese senza valida delibera autorizzativa può sorgere direttamente tra il professionista e l'amministratore che ha consentito la prestazione; ciò non modifica la possibilità per il professionista di fissare unilateralmente l'entità del proprio corrispettivo, né attribuisce al professionista un potere di pretendere maggiore corrispettivo dall'amministratore rispetto a quanto richiesto all'ente
art. 2946 cod. civ.
Principio generale sulla prescrizione: la Corte d'appello ha applicato il principio secondo cui per le prestazioni professionali la prescrizione decorre dalla conclusione della prestazione; la Cassazione ha dichiarato inammissibili censure che non contestavano l'indirizzo giurisprudenziale ma solo la valutazione fattuale della data di conclusione
art. 327 cod. proc. civ.
Riferito al termine per la proposizione dell'appello e alle notifiche: la Corte ha ritenuto integrabile il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c. e quindi ha ammesso l'appello anche rispetto alla parte per la quale la notifica era avvenuta in un momento diverso, quando il litisconsorzio processuale era stato mantenuto mediante notifica tempestiva al Comune
art. 330 cod. proc. civ.
La norma impone la notificazione personale dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la notificazione al procuratore, se effettuata dopo tale termine, costituisca nullità sanabile che è stata in concreto sanata dalla costituzione della parte
art. 331 cod. proc. civ.
Principio del litisconsorzio necessario/processuale: la Corte ha ritenuto che tra la domanda principale e le domande collegate sussistesse il collegamento che giustificava la conservazione del litisconsorzio e l'integrazione del contraddittorio in appello
art. 360 cod. proc. civ.
Norma sulle ipotesi di ricorso per cassazione (numeri 3 e 5 utilizzati dai ricorrenti): la Corte ha esaminato la correttezza in diritto (n.3) e l'omesso esame di fatti decisivi (n.5), rigettando le censure per incompetenza a riqualificare deduzioni fattuali come vizi di diritto o per mancata indicazione puntuale degli elementi materiali richiesti per il motivo n.5
artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
Regole sulla motivazione e sugli oneri delle parti nel fornire elementi decisivi: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente e che gli opponenti non avessero indicato in modo specifico i fatti decisivi posti a fondamento della prescrizione
art. 342 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al corretto esame delle prove e della motivazione: la Cassazione ha ritenuto non sussistente violazione delle norme sul procedimento probatorio
art. 156 e art. 160 cod. proc. civ.
Riferiti alla sanabilità delle nullità: la Corte ha ritenuto che la notificazione irregolare fosse una nullità sanabile e che tale nullità fosse stata sanata dalla costituzione della parte (art.156 co.3 e principio richiamato sull'art.160)
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato dai ricorrenti in relazione a presunta motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e coerente
art. 13 d.P.R. 30-5-2002 n.115
Norma sui contributi unificati: la Corte ha disposto l'eventuale applicazione di ulteriore contributo unificato da versare da parte dei ricorrenti principali e incidentali, qualora dovuto
Massime di principio
- Quando un professionista ha eseguito prestazioni per un ente privo di valido rapporto contrattuale, può sorgere responsabilità personale dell'amministratore che ha consentito la prestazione (art.23 d.l.66/1989); tuttavia la quantificazione del compenso resta materia di prova e può essere fissata anche da dichiarazione unilaterale del professionista se dimostrata
- Il termine di prescrizione per il compenso professionale decorre dalla conclusione effettiva della prestazione: il giudice valuta in concreto il momento di effettivo espletamento e può considerare l'attività come protratta fino all'approvazione definitiva se sono documentate richieste di integrazioni o modifiche
- Le nullità di notifica (anche per mancata notificazione personale dopo un anno dalla pubblicazione) sono spesso sanabili se l'atto ha raggiunto lo scopo e la parte si è comunque costituita; la notificazione tempestiva al litisconsorte necessario può giustificare integrazione del contraddittorio
- In cassazione i motivi di fatto (contestazione della valutazione probatoria o della data di conclusione della prestazione) devono essere proposti come motivi ai sensi dell'art.360 co.1 n.5 e con precisa indicazione degli elementi documentali e del punto omesso; altrimenti sono inammissibili o vengono ricondotti a ricognizioni inammissibili di mero sindacato di fatto
- Una dichiarazione unilaterale del professionista (es. limitazione o quantificazione della pretesa) può essere ritenuta vincolante se è stata materialmente prodotta e interpretata dal giudice di merito; l'interpretazione giudiziale di tali atti è sindacabile in Cassazione solo con critiche mirate ai canoni ermeneutici applicati
- Chi solleva l'eccezione di prescrizione ha l'onere di indicare e provare il fatto da cui far decorrere la prescrizione (data certa di esigibilità del credito); genericità o pluralità di date alternative senza specificazione documentale non sono sufficienti
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