Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9735/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Monza che, nell'ambito di opposizioni a decreti ingiuntivi promossi dall'avv. Galvagno per compensi professionali relativi a più procedimenti, aveva ritenuto vessatorie le clausole di due convenzioni tariffarie (11.4.2013 e 29.4.2015) alla stregua dell'art.13-bis della legge professionale forense e, disapplicandole, aveva rideterminato gli importi sulla base dei parametri del D.M. n.55/2014 con applicazione di interessi moratori. La banca ha dedotto, tra l'altro, la non retroattività dell'art.13-bis, l'ammissibilità del frazionamento delle azioni monitorie, l'efficacia delle convenzioni e la corretta imputazione di pagamenti già eseguiti; l'avv. Galvagno ha proposto ricorso incidentale contestando invece la validità o la perfezione della convenzione del 2013 e la correttezza della pronuncia del Tribunale su motivazione e termini processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (della banca) con il quale è stato affermato che l'art.13-bis della legge n.247/2012 non può essere applicato retroattivamente alle convenzioni stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore; ha inoltre accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale (dell'avv. Galvagno) nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto perfezionata e vincolante la convenzione del 11.4.2013 senza un'adeguata prova scritta della sua sottoscrizione, richiamando il principio secondo cui i patti sull'onorario tra avvocato e cliente vanno redatti per iscritto a pena di nullità (art.2233 c.c.). Sono stati rigettati il primo motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è rimessa al Tribunale di Monza, in diversa composizione, per una nuova liquidazione dei compensi e degli interessi, senza applicare l'art.13-bis; il giudice di rinvio dovrà anche rivalutare le imputazioni di somme già percepite e le relative voci di liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, legge n. 247/2012 (legge professionale forense)

    la norma è stata introdotta dal d.l. 16 ottobre 2017, n.148, convertito dalla l.4 dicembre 2017, n.172; effetti dall'1.1.2018

    Non ha natura interpretativa né valore retroattivo rispetto alle convenzioni stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore; quindi non poteva essere invocata per disapplicare convenzioni sottoscritte prima del 2018

  • D.M. n. 55/2014

    Parametri di riferimento per la determinazione degli onorari che il Tribunale aveva applicato dopo aver disapplicato le convenzioni; la Cassazione ha disposto che la nuova liquidazione dovrà avvenire tenendo conto delle questioni sulla validità delle convenzioni e prescindendo dall'art.13-bis dove non applicabile

  • art. 2233 c.c.

    "i patti, conclusi tra gli avvocati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali, vanno redatti per iscritto a pena di nullità"

    La Corte ha richiamato l'obbligo della forma scritta: non può ritenersi perfezionato un accordo tariffario per mera non contestazione; la prova della conclusione dell'accordo deve risultare da atto scritto

  • art. 645 c.p.c.

    Regime dell'opposizione a decreto ingiuntivo: la Corte ha confermato la possibilità di proporre opposizione con ricorso in casi in cui l'opponente richiami l'art.702-bis e le regole del processo sommario

  • art. 702-bis c.p.c.

    Rilevato come riferimento per l'impiego del rito sommario e per l'ammissibilità dell'opposizione con ricorso, se richiamato dall'opponente

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Rilevato dal Tribunale in sede di prima decisione per la liquidazione degli interessi moratori; la Corte ha rimandato la determinazione degli interessi al giudice di rinvio

  • art. 3 del d.lgs. 150/2011

    Richiamato nella questione sulla composizione collegiale: la Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità sollevata tardivamente, ricordando che la questione avrebbe dovuto essere proposta come motivo autonomo di ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in più motivi relativi alla presunta carenza di motivazione; alcuni profili di motivazione sono stati ritenuti assorbiti o superati dalle decisioni sulla retroattività e sulla perfezione delle convenzioni

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dal ricorrente incidentale per sostenere l'operatività di un giudicato: la Corte ha dichiarato insussistente il 'giudicato esterno' richiamato, richiamando la giurisprudenza che limita l'efficacia vincolante di provvedimenti monitori privi di motivazione

  • D.M. n. 238/1992

    Richiamato dall'appellante per la disciplina degli interessi moratori sugli onorari; la Corte ha rinviato la valutazione alla nuova liquidazione

Massime di principio

  • L'art.13-bis (equo compenso) non può essere applicato retroattivamente a convenzioni tariffarie stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore (1.1.2018): le clausole pattuite prima di tale data non possono essere invalidate sulla base della norma introdotta successivamente
  • I patti tra avvocato e cliente che disciplinano i compensi devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (art.2233 c.c.): la prova dell'esistenza e del contenuto della convenzione richiede documentazione scritta e non può desumersi dalla mera non contestazione o dal contenuto di accordi successivi
  • L'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta mediante ricorso (art.645 c.p.c.) quando l'opponente richiama il rito sommario (art.702-bis c.p.c.); l'ammissibilità formale del ricorso dipende dalla qualificazione delle attività (giudiziali o stragiudiziali) e dalla loro connessione con l'attività giudiziale
  • Il frazionamento di pretese creditorie (più procedimenti monitori) è ammesso se il creditore dimostra un interesse processuale obiettivamente valutabile al frazionamento; il giudice di merito valuta tale interesse concretamente
  • Un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo non vincola automaticamente altre controversie se dal provvedimento non risultano le ragioni di diritto e di fatto che ne costituiscono il fondamento; il giudicato monitorio ha efficacia limitata alle questioni espressamente motivate
  • In caso di annullamento parziale e rinvio per nuova liquidazione, il giudice di rinvio deve riesaminare capitale, interessi e imputazione dei pagamenti già effettuati, applicando i parametri giuridici indicati dalla Cassazione (esclusione di norme non retroattive, obbligo di forma per le convenzioni, ecc.)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.