Cassazione Civile, Sentenza n. 9735/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Monza che, nell'ambito di opposizioni a decreti ingiuntivi promossi dall'avv. Galvagno per compensi professionali relativi a più procedimenti, aveva ritenuto vessatorie le clausole di due convenzioni tariffarie (11.4.2013 e 29.4.2015) alla stregua dell'art.13-bis della legge professionale forense e, disapplicandole, aveva rideterminato gli importi sulla base dei parametri del D.M. n.55/2014 con applicazione di interessi moratori. La banca ha dedotto, tra l'altro, la non retroattività dell'art.13-bis, l'ammissibilità del frazionamento delle azioni monitorie, l'efficacia delle convenzioni e la corretta imputazione di pagamenti già eseguiti; l'avv. Galvagno ha proposto ricorso incidentale contestando invece la validità o la perfezione della convenzione del 2013 e la correttezza della pronuncia del Tribunale su motivazione e termini processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (della banca) con il quale è stato affermato che l'art.13-bis della legge n.247/2012 non può essere applicato retroattivamente alle convenzioni stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore; ha inoltre accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale (dell'avv. Galvagno) nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto perfezionata e vincolante la convenzione del 11.4.2013 senza un'adeguata prova scritta della sua sottoscrizione, richiamando il principio secondo cui i patti sull'onorario tra avvocato e cliente vanno redatti per iscritto a pena di nullità (art.2233 c.c.). Sono stati rigettati il primo motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è rimessa al Tribunale di Monza, in diversa composizione, per una nuova liquidazione dei compensi e degli interessi, senza applicare l'art.13-bis; il giudice di rinvio dovrà anche rivalutare le imputazioni di somme già percepite e le relative voci di liquidazione.
Norme richiamate
art. 13-bis, legge n. 247/2012 (legge professionale forense)
la norma è stata introdotta dal d.l. 16 ottobre 2017, n.148, convertito dalla l.4 dicembre 2017, n.172; effetti dall'1.1.2018
Non ha natura interpretativa né valore retroattivo rispetto alle convenzioni stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore; quindi non poteva essere invocata per disapplicare convenzioni sottoscritte prima del 2018
D.M. n. 55/2014
Parametri di riferimento per la determinazione degli onorari che il Tribunale aveva applicato dopo aver disapplicato le convenzioni; la Cassazione ha disposto che la nuova liquidazione dovrà avvenire tenendo conto delle questioni sulla validità delle convenzioni e prescindendo dall'art.13-bis dove non applicabile
art. 2233 c.c.
"i patti, conclusi tra gli avvocati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali, vanno redatti per iscritto a pena di nullità"
La Corte ha richiamato l'obbligo della forma scritta: non può ritenersi perfezionato un accordo tariffario per mera non contestazione; la prova della conclusione dell'accordo deve risultare da atto scritto
art. 645 c.p.c.
Regime dell'opposizione a decreto ingiuntivo: la Corte ha confermato la possibilità di proporre opposizione con ricorso in casi in cui l'opponente richiami l'art.702-bis e le regole del processo sommario
art. 702-bis c.p.c.
Rilevato come riferimento per l'impiego del rito sommario e per l'ammissibilità dell'opposizione con ricorso, se richiamato dall'opponente
art. 1284, comma 4, c.c.
Rilevato dal Tribunale in sede di prima decisione per la liquidazione degli interessi moratori; la Corte ha rimandato la determinazione degli interessi al giudice di rinvio
art. 3 del d.lgs. 150/2011
Richiamato nella questione sulla composizione collegiale: la Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità sollevata tardivamente, ricordando che la questione avrebbe dovuto essere proposta come motivo autonomo di ricorso
art. 112 c.p.c.
Richiamato in più motivi relativi alla presunta carenza di motivazione; alcuni profili di motivazione sono stati ritenuti assorbiti o superati dalle decisioni sulla retroattività e sulla perfezione delle convenzioni
art. 2909 c.c.
Invocato dal ricorrente incidentale per sostenere l'operatività di un giudicato: la Corte ha dichiarato insussistente il 'giudicato esterno' richiamato, richiamando la giurisprudenza che limita l'efficacia vincolante di provvedimenti monitori privi di motivazione
D.M. n. 238/1992
Richiamato dall'appellante per la disciplina degli interessi moratori sugli onorari; la Corte ha rinviato la valutazione alla nuova liquidazione
Massime di principio
- L'art.13-bis (equo compenso) non può essere applicato retroattivamente a convenzioni tariffarie stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore (1.1.2018): le clausole pattuite prima di tale data non possono essere invalidate sulla base della norma introdotta successivamente
- I patti tra avvocato e cliente che disciplinano i compensi devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (art.2233 c.c.): la prova dell'esistenza e del contenuto della convenzione richiede documentazione scritta e non può desumersi dalla mera non contestazione o dal contenuto di accordi successivi
- L'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta mediante ricorso (art.645 c.p.c.) quando l'opponente richiama il rito sommario (art.702-bis c.p.c.); l'ammissibilità formale del ricorso dipende dalla qualificazione delle attività (giudiziali o stragiudiziali) e dalla loro connessione con l'attività giudiziale
- Il frazionamento di pretese creditorie (più procedimenti monitori) è ammesso se il creditore dimostra un interesse processuale obiettivamente valutabile al frazionamento; il giudice di merito valuta tale interesse concretamente
- Un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo non vincola automaticamente altre controversie se dal provvedimento non risultano le ragioni di diritto e di fatto che ne costituiscono il fondamento; il giudicato monitorio ha efficacia limitata alle questioni espressamente motivate
- In caso di annullamento parziale e rinvio per nuova liquidazione, il giudice di rinvio deve riesaminare capitale, interessi e imputazione dei pagamenti già effettuati, applicando i parametri giuridici indicati dalla Cassazione (esclusione di norme non retroattive, obbligo di forma per le convenzioni, ecc.)
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