Sentenza n. 1759/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento dell’Aeronautica Militare – Direzione per l’impiego del personale militare del 16/11/2024 n. prot. M_D ARM004 REG2024 0059214, a mezzo del quale è stata respinta la domanda di trasferimento ai sensi della Circolare MIM – Manifestazione di Interesse alla Movimentazione per l’anno 2024, proposta da Alessandro La Spada in data 08/05/2024; - di ogni atto presupposto, collegato e conseguente noto ed ignoto, in particolare delle determinazioni recanti la “Lista Ordinata dei Partecipanti” alla MIM citata ed il successivo “Piano di Alimentazione” rispettivamente stilati al termine della valutazione delle istanze presentate dai militari interessati alla movimentazione nella parte riguardante solo i tre controinteressati; Con eventuale disapplicazione della Circolare M_D ARM004 REG2024 0024095 07.05.2024 della D.I.P.M.A. in riferimento alla lettera b del paragrafo 5 e in ogni sua parte in cui prevede che il Comandante di Corpo possa esprimere il parere dopo l’approvazione del piano di alimentazione; E per l’accertamento del diritto del ricorrente e la conseguente condanna del Ministero Difesa a disporre il trasferimento presso la sede gradita (11° RMV di Sigonella); Nonché per l’accoglimento ex art. 116 c.p.a. dell’istanza di accesso documentale proposta dal ricorrente in data 23/12/2024, oggetto del provvedimento di diniego reso con nota dell’Aeronautica Militare del 15/01/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della domanda di trasferimento nell’ambito della procedura annuale di Manifestazione di Interesse alla Movimentazione e successivo atto confermativo in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento richiesto presso l’11° RMV di Sigonella, sostenendo che, essendo stato utilmente collocato nella lista ordinata formata nell’ambito della procedura MIM 2024 e risultando il trasferimento previsto dal piano di alimentazione, l’amministrazione non avrebbe potuto successivamente opporre il parere negativo del Comandante di Corpo e le esigenze organizzative connesse alla conservazione dell’expertise maturata sul velivolo EFA-2000. Ha dedotto eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione dell’art. 97 Cost., rilevando inoltre che altri sottufficiali erano stati trasferiti nella medesima procedura, sebbene verso reparti diversi. Il ricorrente aveva altresì proposto istanza di accesso documentale ex art. 116, comma 2, c.p.a.; tale istanza era stata già accolta dal TAR con ordinanza collegiale n. 737 del 5 maggio 2025.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la procedura MIM consente al personale di manifestare le proprie aspirazioni geografiche e conduce alla formazione di liste ordinate sulla base del piano di alimentazione e dei criteri della circolare, ma l’inclusione nella lista non vincola automaticamente l’amministrazione a disporre il trasferimento. Il trasferimento a domanda resta subordinato alla concreta compatibilità con le esigenze organizzative della Forza Armata e alla valutazione del parere gerarchico, non vincolante, del Comandante di Corpo. Nel caso concreto, l’amministrazione ha legittimamente considerato il parere negativo del Comandante e ha svolto una valutazione autonoma, ritenendo non superabili le criticità organizzative, anche in ragione dell’elevata expertise del militare sul sistema d’arma EFA-2000, non presente nella sede richiesta. La motivazione è stata ritenuta adeguata, in considerazione dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione militare nella valutazione dell’opportunità dei trasferimenti, incidenti su interessi strategici della Forza Armata. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché i trasferimenti indicati dal ricorrente riguardavano reparti diversi e non presentavano quindi situazioni di fatto omogenee e comparabili. L’istanza di accesso era già stata accolta con precedente ordinanza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità è stato invocato dal ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una sua violazione, ritenendo adeguatamente motivato il diniego e giustificata la valutazione delle esigenze organizzative della Forza Armata.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La disposizione ha costituito la base processuale dell’istanza di accesso documentale, già accolta dal TAR con ordinanza collegiale.
Massime di principio
- L’inclusione di un militare in una lista ordinata formata nell’ambito di una procedura di manifestazione di interesse alla movimentazione non determina un diritto automatico al trasferimento, poiché la successiva domanda deve essere valutata in concreto alla luce delle esigenze organizzative dell’amministrazione militare.
- Nelle procedure di movimentazione del personale militare, il parere del Comandante di Corpo, pur non essendo vincolante, può essere legittimamente considerato dall’amministrazione unitamente alle esigenze organizzative e strategiche della Forza Armata.
- Il diniego di trasferimento è adeguatamente motivato quando indica il parere negativo del Comandante di Corpo, espone autonomamente l’impossibilità di superare le criticità organizzative e collega tale valutazione alle competenze specialistiche del militare e alle caratteristiche della sede richiesta.
- Le valutazioni dell’amministrazione militare sull’opportunità dei trasferimenti sono caratterizzate da ampia discrezionalità, in ragione della possibile incidenza della movimentazione del personale su interessi strategici e sulle esigenze organizzative della Forza Armata.
- La disparità di trattamento può essere configurata soltanto mediante il raffronto con situazioni concretamente omogenee; trasferimenti disposti verso reparti diversi non costituiscono, di per sé, un valido termine di comparazione.
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