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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20452/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, sostenendo che il giudizio di bilanciamento fosse erroneo. Con il secondo motivo ha contestato l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo investiva una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, e che la motivazione resa in appello era logica e coerente. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione dell'entità della pena non era stata devoluta con specificità al giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La deduzione in cassazione non può riguardare questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute con la necessaria specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente quale base normativa delle circostanze attenuanti generiche, la cui valutazione e il cui bilanciamento rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se sia frutto di arbitrio, di manifesta illogicità o di motivazione inesistente o apparente.
  • La motivazione che giustifichi l'equivalenza tra circostanze può essere ritenuta sufficiente anche quando si limiti a indicare l'idoneità della soluzione adottata a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto.
  • In sede di legittimità non possono essere proposte questioni che non siano state dedotte con specificità nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • La censura sulla misura della pena è inammissibile se non è stata previamente devoluta al giudice di appello con motivi specifici.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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