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Ordinanza

Ordinanza n. 327/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, (di seguito, anche, “Decreto Assessoriale”), pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” mediante la quale è stata posta a carico della Società Ricorrente la quota di ripiano per le annualità 2015-2016-2017-2018, e dei relativi allegati e segnatamente: (i) dell''Allegato “A” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2015; dell''Allegato “B” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2016; dell''Allegato “C” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2017; dell''Allegato “D” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2018; - del Decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - del Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2016, 2017 e 2018; nonché per l''annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quel che rileva ai fini del presente ricorso: - la circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - l''Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati, che, in attuazione dell''art. 9-ter del d.-l. n. 78/2015, ha fissato per gli anni 2015-2018, tra l''altro, il tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici al 4,4% unitamente a ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato, ivi inclusi la nota del 22.10.2019, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29.10.2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché l''avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo; - il decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico'' (CE) e ‘Stato patrimoniale'' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Servizi Medicali S.r.l. il 29/5/2023: - accogliere l''istanza di autorizzazione alla notifica dei presenti motivi aggiunti per pubblici proclami; - accogliere il ricorso principale e i presenti motivi aggiunti, annullando per l''effetto gli atti impugnati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Servizi Medicali S.r.l. il 5/11/2023: Decreto dell''Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 741/2023 del 21 Luglio 2023 (doc. 34), avente ad oggetto “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” che ha sostituito gli allegati all''art. 1 del Decreto dell''Assessorato della Salute n. 1247 del 13/12/2022 (impugnato con il ricorso principale) con gli allegati A-B-C-D, anch''essi impugnati con i presenti motivi aggiunti, e segnatamente: (i) dell''Allegato “A” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023, del 21 Luglio 2023, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2018 (doc. 34); dell''Allegato “B” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023 del 21 Luglio 2023, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2017; dell''Allegato “C” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023, del 21 Luglio 2023, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2016; dell''Allegato “D” al Decreto dell''Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023, del 21 Luglio 2023, recante l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l''anno 2018 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERVIZI MEDICALI S.R.L. il 10\12\2025 : PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE - del Decreto Assessoriale- Assessorato della Salute n. 942 del 5 Settembre 2025, avente ad oggetto “Rettifica del D.A. n. 1247 del 13 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni e aggiornamento delle quote di payback a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati, oltre che del successivo decreto assessoriale del 10.10.2025 nella parte in cui correlano l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’impresa a titolo di payback per gli anni 2015-2018 al pagamento del nuovo importo individuato in misura pari al 25% rispetto all’originaria richiesta entro il termine essenziale perentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto, successivamente prorogato al 9 Dicembre 2025. - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusi gli atti istruttori e ove occorrer possa gli atti di approfondimento e verifiche delle Regioni e delle Aziende sanitarie SSR, non conosciuti dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202304277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti regionali di individuazione, aggiornamento e rettifica della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti statali e regionali concernenti la determinazione e l'aggiornamento della quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici relativa agli anni 2015-2018. In particolare, sono stati contestati il decreto regionale di individuazione della quota payback, i successivi decreti di aggiornamento e rettifica, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni, una circolare ministeriale e il decreto sui modelli di rilevazione economica del Servizio sanitario nazionale. Con i motivi aggiunti del dicembre 2025 è stato impugnato anche il decreto regionale che ha rideterminato le quote, correlando l'estinzione dell'obbligazione al pagamento del 25% dell'importo originariamente richiesto entro un termine perentorio. Il testo dell'ordinanza non espone specificamente i singoli motivi di legittimità dedotti nel merito; nella fase cautelare l'impresa ha prospettato un pregiudizio economico derivante dagli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio dedotto è stato qualificato come meramente economico e prospettato in termini generici. Secondo il giudice, un danno di tale natura non integra, di per sé, irreparabilità o irreversibilità, poiché può essere risarcito o comunque ristorato in caso di esito favorevole del giudizio. Sarebbe stata necessaria la dimostrazione dell'incidenza concreta del pagamento sulla continuità e sulla sopravvivenza dell'azienda, dimostrazione che non è stata fornita. L'ordinanza non definisce il merito delle censure di legittimità né formula una valutazione espressa sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto è stata negata per l'assenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • Il pregiudizio meramente economico derivante da un provvedimento amministrativo non dimostra automaticamente il periculum in mora, poiché, in linea generale, è suscettibile di ristoro in caso di esito favorevole del giudizio.
  • Per ottenere la sospensione cautelare di un obbligo economico, il ricorrente deve allegare e dimostrare in modo concreto e specifico che l'esborso incide sulla continuità operativa o sulla sopravvivenza dell'impresa, determinando un danno irreparabile o irreversibile.
  • La deduzione generica di un danno patrimoniale non è sufficiente a integrare il requisito del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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