Cassazione Penale, Sentenza n. 23214/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la nullità dell'impugnata sentenza per mancata notifica del decreto di citazione in appello al difensore effettivamente nominato dall'imputato. In particolare il decreto era stato notificato all'Avvocato Piero Ippoliti Martini, pur essendo, nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, l'imputato risultato avere nominato quale unico difensore l'Avvocato Massimiliano Orrù (nomina del 15/10/2022) e revocato il precedente difensore. La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, non si era avveduta del cambiamento di difensore e quindi non aveva notificato l'atto al difensore attuale, con la conseguente nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accertato che il difensore precedente era stato revocato e che il solo difensore comparso era l'Avv. Orrù; ha ritenuto che per errore materiale la Corte di appello non aveva preso atto del mutamento di difensore e che ciò ha prodotto una nullità insanabile per omessa notifica al difensore effettivamente nominato. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'omessa notificazione dell'atto processuale al difensore attualmente designato configura una nullità di ordine generale (insanabile) che incide sulla validità del procedimento e giustifica l'annullamento della sentenza.
Massime di principio
- La Corte deve sempre verificare lo stato delle procure e delle nomine difensive presenti nel fascicolo prima di effettuare notifiche: notificare al difensore revocato può rendere l'atto nullo.
- La mancata notifica al difensore effettivamente nominato integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., con conseguente rischio di annullamento della decisione e rinvio per nuovo giudizio.
- Errori materiali riguardanti la rappresentanza tecnica non vengono sanati se l'atto non è stato portato a conoscenza del difensore attuale; la correzione del vizio richiede il rispetto delle garanzie difensive della parte.
- In situazioni analoghe il rimedio pratico è l'annullamento della decisione e il rinvio del processo ad altra sezione o ad un nuovo collegio, per garantire l'imparzialità e la regolarità della comunicazione degli atti.
Testo integrale
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