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Ordinanza

Ordinanza n. 2390/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Prefettura di Roma del 17 ottobre 2024, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato e negata l’autorizzazione all’ingresso in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che, nell’ambito della procedura flussi del 2021, ha revocato il nulla osta già rilasciato in suo favore e ha negato contestualmente l’ingresso in Italia. La vicenda è caratterizzata dalla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro originario; il ricorrente ha dedotto di avere trovato un nuovo datore di lavoro e ha prospettato la propria pretesa come volta al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia la fondatezza, in sede cautelare, della censura riferita alla particolare disciplina applicabile alla procedura flussi del 2021.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, a cognizione sommaria, in relazione al fatto che l’istanza riguardava la procedura flussi del 2021, richiamando orientamenti cautelari e una sentenza del Consiglio di Stato su vicende analoghe. Il periculum in mora è stato riconosciuto nella gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha inoltre rilevato l’assenza di profili di pericolosità accertati a carico del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; nel caso concreto, la sospensione è stata concessa per la ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, valutati anche mediante bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • Nella procedura relativa ai flussi d’ingresso del 2021, la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro originario non esclude, in sede cautelare, la possibile fondatezza della pretesa dello straniero alla regolarizzazione della propria posizione mediante il rilascio di un titolo per attesa occupazione, specialmente quando sia allegata l’individuazione di un nuovo datore di lavoro.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento che revoca il nulla osta al lavoro e nega l’ingresso in Italia può essere disposta quando l’esecuzione dell’atto determini un pregiudizio grave e irreparabile e, nel bilanciamento degli interessi, non emergano accertati profili di pericolosità a carico dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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