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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16424/2020 del 30/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato l'opposizione proposta dall'avv. Apollonio contro il decreto del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta in favore di un cittadino straniero ammesso al gratuito patrocinio, previa revoca dell'ammissione. Il Tribunale aveva fondato il rigetto sull'omessa produzione della certificazione dell'autorità consolare ai sensi dell'art.79, comma 2, DPR 115/2002 per verificare le dichiarazioni sul reddito; il ricorrente deduceva (1) che sarebbe stata sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell'interessato e (2) che il difensore aveva legittimazione ad opporre la revoca del gratuito patrocinio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile e ha cassato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'opposizione innanzi al Tribunale concernente la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio era stata proposta dal difensore e non dalla parte interessata, sicché mancava la legittimazione attiva. Per tale motivo la causa non poteva essere proposta e non si è pronunciato sul merito (in particolare sulla questione della certificazione consolare). Non si sono ordinate spese di merito né di legittimità per mancata attività difensiva della resistente. È stata altresì richiamata la facoltà di accertare l'eventuale versamento ulteriore del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • DPR 115/2002 art.79, comma 2

    Il Tribunale aveva ritenuto necessaria la certificazione dell'autorità consolare per consentire il controllo delle dichiarazioni rese dal richiedente straniero in sede di ammissione al gratuito patrocinio; la Cassazione non ha deciso sul punto sostanziale ma ha riferito che tale richiesta è stata alla base del rigetto in primo grado.

  • DPR 115/2002 artt.74 e 94

    Richiamati dal ricorrente come norme applicabili alla materia dell'ammissione e delle formalità richieste; la censura sosteneva una presunta violazione per aver imposto l'ulteriore prova consolare invece della dichiarazione sostitutiva.

  • DPR 115/2002 artt.82, 96 e 112

    Richiamati dal ricorrente con riferimento alla disciplina delle procedure di ammissione e revoca del gratuito patrocinio; la Corte ha invece motivato la decisione sulla base della disciplina della legittimazione a proporre opposizione, richiamando l'articolazione normativa che differenzia istanza e impugnazione.

  • DPR 115/2002 artt.93 e 99

    La Corte ha effettuato un'interpretazione sistematica confrontando tali norme: l'art.93 attribuisce la presentazione dell'istanza anche al difensore, mentre l'art.99 attribuisce la facoltà d'impugnazione relativa alla revoca soltanto all'interessato, deducendone che l'opposizione avverso la revoca non può essere proposta dal difensore in proprio.

  • DPR 115/2002 artt.112 e 113

    Richiamati come parte della disciplina che regola la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ne utilizza il contenuto per confermare la differenziazione della legittimazione tra istanza e opposizione.

  • DPR 115/2002 art.13, comma 1 quater e comma 1-bis

    La Corte ha ordinato che sia dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in base alle disposizioni citate.

  • Codice di procedura civile art.360, comma 1, n.3

    Norma richiamata dal ricorrente per denunciare presunte violazioni e false applicazioni di norme di diritto; la Corte non ha però accolto i motivi di merito perché ha deciso l'inammissibilità per carenza di legittimazione.

  • Codice di procedura civile art.382

    La Corte ha applicato l'art.382 c.p.c. per cassare senza rinvio il provvedimento impugnato poiché la causa non poteva essere proposta per mancanza di legittimazione: l'inammissibilità dell'opposizione comporta l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio deve essere proposta dalla parte interessata (il beneficiario del gratuito patrocinio) e non può essere proposta dal difensore in proprio; il difensore ha legittimazione diretta limitata alla controversia relativa alla liquidazione del proprio compenso.
  • Se una procedura è iniziata da un soggetto privo di legittimazione attiva, la controversia è inammissibile e il provvedimento impugnato può essere cassato senza rinvio per sopravvenuta carenza di costituzione della causa sostanziale ai sensi dell'art.382 c.p.c.
  • La richiesta di produzione di certificazione consolare per cittadini stranieri può essere utilizzata dal giudice per verificare la veridicità delle dichiarazioni sul reddito; tuttavia la Cassazione, nel caso in esame, non si è pronunciata sul merito della necessità di tale certificazione, perciò in casi analoghi è opportuno adempiere alle richieste probatorie del giudice o sollevare correttamente la questione in sede di parte legittimata.
  • Prima di proporre opposizioni o impugnazioni in materia di gratuito patrocinio verificare sempre la legittimazione soggettiva: il difensore può agire autonomamente per la liquidazione del proprio compenso, ma non per impugnare provvedimenti di ammissione o revoca che riguardano diritti personali del cliente.
  • In caso di impugnazioni giudiziarie, valutare anche gli oneri contributivi e processuali (es. eventuale ulteriore contributo unificato ex art.13 DPR 115/2002) prima di proporre il ricorso.

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