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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04042/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. Con l'impugnazione si deduceva un vizio di motivazione della sentenza, specificamente in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, nel caso di sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a prospettare un vizio motivazionale su tale profilo, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per violazione di legge nelle ipotesi tassative previste. La doglianza non rientra tra esse, non riguardando una difformità tra richiesta e decisione, né una errata qualificazione del fatto, né un vizio della volontà dell'imputato, né una pena illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile in cassazione, contro la sentenza applicativa della pena, un vizio di motivazione relativo alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Poiché l'impugnazione non denunciava una violazione di legge rientrante nelle ipotesi tassative dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro della verifica di eventuali cause di proscioglimento; non è però deducibile in cassazione, contro la sentenza di applicazione della pena, un vizio di motivazione relativo alla sua applicazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi tassative di violazione di legge indicate dalla norma; non include il vizio motivazionale sulla verifica delle cause di proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, cioè il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 448 c.p.p.

    Richiamato nel complesso quale disciplina dell'impugnazione della sentenza applicativa della pena.

  • art. 33040 del 2015 (Sez. U, Jazouli)

    Richiamata come precedente di principio sul concetto di pena illegale.

Massime di principio

  • Contro la sentenza applicativa della pena l'impugnazione per cassazione è ammessa solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere dedotto un mero vizio di motivazione.
  • La censura relativa all'omesso o erroneo controllo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si traduca in una contestazione motivazionale e non in una violazione di legge rientrante nei limiti del mezzo di impugnazione.
  • La nozione di pena illegale, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, va intesa nei termini tracciati dalla giurisprudenza di legittimità e non coincide con qualsiasi critica alla determinazione della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere adottata de plano e comporta automaticamente le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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