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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37955/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 25/09/2024 che aveva condannato Bekiri Ljirim per furto, sostenendo che il Tribunale ha concesso le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. senza fornire alcuna motivazione positiva che giustificasse la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deduceva dunque la mancata e insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brindisi in diversa composizione fisica. La parte della condanna non interessata dal vizio (accertamento della responsabilità sostanziale) resta impregiudicata e dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio solo per la valutazione motivata delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    L'art. 62-bis disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il riconoscimento di tali attenuanti non può essere dato per presunto e richiede motivazione specifica, con indicazione degli elementi positivi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione della pena.

  • Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di (giurisprudenza)

    Principio secondo cui sussiste una presunzione di non meritevolezza che impone al giudice di primo grado di spiegare le ragioni che giustificano la concessione delle attenuanti generiche; in caso di mancato riconoscimento tale obbligo può non sussistere se la riduzione non è richiesta o la richiesta è generica.

  • Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin (giurisprudenza)

    Specificazione che la meritevolezza per l'adeguamento della pena richiede motivazione positiva: non è ammissibile motivare con formule apodittiche, occorrono gli elementi concreti (fatto o soggetto) che giustificano la mitigazione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede sempre una motivazione specifica e positiva: il giudice deve indicare gli elementi concreti (natura del fatto, condizioni personali, comportamento processuale, ecc.) che giustificano la riduzione della pena.
  • Esiste una presunzione di non meritevolezza; pertanto il silenzio o le dichiarazioni apodittiche del giudice sulla concessione delle attenuanti possono determinare l'annullamento della decisione in cassazione.
  • Se il giudice rigetta le attenuanti e il difensore non le ha richieste o le ha richieste in modo generico, l'obbligo motivazionale è attenuato; diversa è la situazione quando le attenuanti sono concesse: allora la motivazione è obbligatoria.
  • La cassazione può annullare limitatamente alla statuizione sulle attenuanti e rinviare solo per la nuova valutazione motivata, restando ferme le restanti statuizioni di condanna non viziate.
  • In casi analoghi il giudice di merito, per evitare annullamenti, dovrebbe sempre esplicitare i criteri e gli elementi di fatto presi in considerazione quando concede le attenuanti generiche.

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