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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37299/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17 gennaio 2025. Dal testo emerge che la vicenda riguardava una perquisizione ritenuta illegittima dalla difesa, la riferibilità al ricorrente di sostanza stupefacente sequestrata e la destinazione della sostanza allo spaccio. I primi due motivi riproponevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito; l'ultimo motivo era ritenuto inconferente, anche perché non coerentemente sviluppato rispetto alla doglianza sulla fonte confidenziale posta a base della perquisizione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero in sostanza a una nuova rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano non consentiti in cassazione: i primi due erano meri ripetizioni di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale e priva di incongruenze logiche; l'ultima doglianza era inconferente e comunque non idonea a scardinare il complessivo quadro probatorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia giuridicamente corretta, coerente con le emergenze probatorie e immune da manifeste illogicità.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, specie quando le doglianze attengano a profili già scrutinati nei precedenti gradi di giudizio.
  • Una censura è inammissibile anche quando risulti inconferente rispetto alla ratio della decisione impugnata o non adeguatamente correlata alle specifiche argomentazioni poste a fondamento della sentenza di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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