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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07934/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole all'imputato già definito in appello, con ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato contestato. Il primo motivo di ricorso riproponeva censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo contestava la graduazione del trattamento sanzionatorio, chiedendo in sostanza una nuova valutazione di congruità della pena. La Corte ha rilevato che tale doglianza investiva valutazioni rimesse al giudice di merito e non denunciava né arbitrio né illogicità manifesta, risultando quindi non scrutinabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice richiamata insieme all'art. 625 c.p. per il reato patrimoniale oggetto di condanna

  • art. 625 c.p.

    circostanza aggravante del reato patrimoniale contestato e richiamata nella sentenza di merito

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice contestata insieme agli artt. 624-625 c.p. e oggetto della condanna

  • art. 132 c.p.

    richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se il trattamento sanzionatorio sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, oppure sia privo di adeguata motivazione.
  • La richiesta di una nuova valutazione della congruità della pena è estranea al giudizio di cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e coerente con i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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