Sentenza del 10/06/2015 n. 12025 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - Provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile - Definizione - Destinazione ordinaria del bene da classare - Contenuto - Rilevanza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile. La contribuente aveva chiesto, con denuncia di variazione, la categoria C/3, mentre l’Ufficio aveva confermato la categoria C/1 già attribuita. La CTR della Toscana aveva riconosciuto la categoria C/3 valorizzando il fatto che l’immobile fosse utilizzato per un’attività artigianale di estetista, benché struttura e caratteristiche fossero rimaste invariate. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 6, 61 e 62 del D.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che il classamento dipende dalla destinazione ordinaria desunta dalle caratteristiche dell’unità e non dal solo uso concreto; e vizio di motivazione, perché la CTR non aveva esaminato le potenzialità d’uso connesse a ubicazione e caratteristiche intrinseche né gli elementi dell’Ufficio, comprese le indicazioni amministrative sui locali destinati ad attività quali parrucchieri ed estetisti.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha stabilito che la destinazione ordinaria va ricavata principalmente dalle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell’immobile e dalle sue potenzialità funzionali e produttive, purché compatibili con la disciplina urbanistica, non dal mero uso contingente. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva motivato la decisione sull’uso effettivo senza confrontarsi con gli elementi dedotti dall’Ufficio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana per i necessari accertamenti di fatto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61
Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.
Il classamento deve basarsi sulla destinazione ordinaria e sulle caratteristiche dell’unità esistenti al momento della classificazione, confrontate con le categorie e classi della zona censuaria; non è sufficiente considerare l’attività che vi viene concretamente esercitata.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 62
La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.
La destinazione ordinaria va determinata considerando le consuetudini prevalenti del luogo e le caratteristiche costruttive dell’immobile, non semplicemente l’uso attuale scelto dal proprietario o dall’occupante.
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, commi 1 e 2
La Corte richiama queste disposizioni come contenenti indicazioni analoghe a quelle del D.P.R. n. 1142/1949 sulla determinazione della destinazione ordinaria e sul rilievo delle caratteristiche dell’unità immobiliare.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle disposizioni sul classamento catastale; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all’erronea individuazione dei criteri applicabili.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
È la norma processuale invocata per censurare l’insufficienza della motivazione della CTR, che aveva valorizzato l’uso concreto senza esaminare gli elementi e le potenzialità d’uso dedotti dall’Ufficio.
Massime di principio
- Per attribuire o modificare la categoria catastale occorre valutare la destinazione ordinaria dell’immobile alla luce delle sue caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche, delle consuetudini locali e del confronto con le unità tipo della zona.
- L’attività concretamente esercitata nei locali non determina, da sola, la categoria catastale: un cambio di attività o di uso effettivo, se non accompagnato da caratteristiche oggettive compatibili con una diversa destinazione ordinaria, non basta a giustificare un diverso classamento.
- Le potenzialità funzionali e produttive dell’immobile sono rilevanti se risultano dalle sue caratteristiche e non contrastano con la disciplina urbanistica.
- Il giudice che decide sul classamento deve confrontarsi con gli elementi tecnici e documentali dedotti dalle parti; fondare la decisione soltanto sull’uso corrente, senza esaminare le caratteristiche e le potenzialità dell’immobile, può comportare un vizio di motivazione.
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