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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35530/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse solo assertiva e non confrontata con la ratio decidendi della sentenza d'appello; pertanto, non integrava un motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto. Ha chiesto la riforma senza rinvio della decisione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe indicato espressamente le ragioni per cui aveva ritenuto non applicabile l'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti esaminato l'iter della sentenza di primo grado, affrontato la questione della procedibilità, escluso il difetto di querela sulla base della sua presenza agli atti, e respinto anche le censure su responsabilità, attenuanti, recidiva e trattamento sanzionatorio. Il motivo è stato quindi qualificato come "non motivo", privo di contenuto idoneo a integrare un vizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La sola mancata evocazione espressa delle ragioni di non applicabilità non basta a fondare un vizio, se la sentenza impugnata contiene una motivazione che esclude l'evidenza di una causa di proscioglimento.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando il motivo non articola un vero vizio deducibile in cassazione, ma si risolve in una mera affermazione priva di confronto con la decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 603, comma 1, lett. e, c.p.p.

    La Corte rileva che la censura, pur richiamando formalmente un diverso profilo, non è stata concretamente sviluppata in modo coerente con il contenuto del motivo dedotto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e si risolva in una censura solo assertiva o astratta, priva di reale contenuto di critica.
  • Il motivo di ricorso deve contenere un'argomentazione idonea a individuare uno specifico vizio di legittimità; in difetto, esso integra un "non motivo".
  • La deduzione di omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente, da sola, se la sentenza impugnata ha già esaminato e motivatamente escluso la ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento.
  • L'inammissibilità per difetto strutturale del motivo comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La motivazione della sentenza d'appello va valutata nella sua complessiva ratio decidendi: il ricorso è inammissibile quando omette di misurarsi con i passaggi decisivi che sorreggono la decisione.
  • Una censura che si limiti a pretendere una diversa e più esplicita formulazione della motivazione, senza indicare un concreto errore decisorio, non è idonea a fondare l'annullamento in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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