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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17572/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 14 dicembre 2023. L'unica censura dedotta riguardava la ritenuta sussistenza del dolo del reato di evasione ascrittogli: in sostanza, la difesa contestava l'affermazione della volontà cosciente di sottrarsi alla misura/alla restrizione da cui derivava l'addebito. La Corte ha rilevato che tale doglianza riproponeva questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle deduzioni difensive, coerente con gli elementi acquisiti e priva di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, nei limiti previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • In materia di dolo dell'evasione, la censura è priva di autonoma consistenza se non evidenzia vizi logici o giuridici della motivazione di merito, ma si risolve in una mera rilettura del compendio probatorio.
  • La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando risulta coerente, puntuale rispetto alle deduzioni difensive e immune da manifeste incongruenze logiche.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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