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Sentenza

Sentenza del 03/06/2020 n. 1358 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Atti impugnabili - Invito al pagamento - Non è atto obbligatorio del procedimento - Atti impositivi nominati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 - Sono comunque impugnabili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La massima afferma che la mancata emissione dell’invito al pagamento non preclude l’impugnazione di un successivo atto impositivo tipico. Non sono forniti gli estremi della controversia né l’esito processuale concreto (accoglimento o rigetto del ricorso, spese o eventuale rinvio); pertanto non è possibile identificare il vincitore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La massima riguarda la natura e gli effetti dell’invito al pagamento nel processo tributario. L’invito, non compreso tra gli atti impugnabili tipizzati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e non obbligatorio nel procedimento, è una facoltà dell’ente impositore che amplia gli strumenti di tutela del contribuente. La sua omissione non impedisce al contribuente di impugnare successivamente un atto tipico previsto dall’art. 19. Il testo non indica le parti, gli atti concreti, gli importi o le specifiche censure del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    L'invito al pagamento benché non rientri tra gli atti previsti come impugnabili dall'art 19 del d. lgs. 546/1992 costituisce per l'Ente impositore una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela di cui dispone il contribuente e non un onere, con la conseguenza che, in sua mancanza, non è preclusa la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dalla disposizione indicata.

    L’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 non trasforma l’invito al pagamento in un passaggio procedimentale obbligatorio. L’ente può emetterlo come strumento ulteriore di tutela; la sua assenza non impedisce al contribuente di impugnare il successivo atto tipico.

Massime di principio

  • Se la legge non configura l’invito al pagamento come passaggio obbligatorio, la sua omissione non invalida di per sé il procedimento e non preclude l’impugnazione del successivo atto impositivo tipico.
  • Occorre distinguere l’invito al pagamento dall’atto impugnabile: la massima non riconosce all’invito, in quanto tale, autonoma impugnabilità ai sensi dell’art. 19, ma chiarisce che l’ente può utilizzarlo facoltativamente per ampliare le possibilità di tutela del contribuente.

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