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Ordinanza

Ordinanza n. 4364/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del silenzio inadempimento sulla richiesta di rilascio della scheda di valutazione dell’incarico quinquennale conclusosi nel mese di marzo 2026, in quanto utile ai fini della partecipazione alla procedura di interpello per l’attribuzione dell’incarico di Sovraintendente sanitario regionale della Direzione regionale Lazio.

Giustizia amministrativa202607708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di rilascio della scheda di valutazione di un incarico dirigenziale quinquennale, richiesta ai fini della partecipazione a un interpello per un nuovo incarico dirigenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico datore di lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione sulla richiesta di rilascio della scheda di valutazione relativa a un incarico quinquennale conclusosi nel marzo 2026. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del silenzio impugnato. La richiesta era funzionale alla partecipazione a una procedura di interpello per il conferimento dell’incarico di Sovraintendente sanitario regionale della Direzione regionale Lazio. L’amministrazione resistente si è costituita; un ulteriore soggetto intimato non si è costituito. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, l’assenza del fumus boni iuris, ritenendo che la richiesta riguardasse l’esercizio di poteri propri dell’amministrazione quale datore di lavoro privato e non l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo. È stata inoltre esclusa la riconducibilità della controversia a un’ipotesi di giurisdizione esclusiva o a una procedura concorsuale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Secondo il giudice, il rito avverso il silenzio presuppone l’inerzia rispetto all’esercizio di un potere amministrativo autoritativo, diretto all’adozione di un provvedimento amministrativo nell’ambito di un rapporto di supremazia legale. Nel caso concreto, la richiesta della scheda di valutazione riguardava invece un potere esercitato dall’amministrazione quale datore di lavoro, in relazione a un incarico dirigenziale già svolto. Anche la finalizzazione della scheda alla partecipazione a un interpello per un ulteriore incarico non trasforma la fattispecie in una procedura concorsuale soggetta alla giurisdizione amministrativa. Le procedure di conferimento degli incarichi, e le relative schede di valutazione, non rientrano nell’ordinaria giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo quando restano esterne all’ambito delle procedure concorsuali. Il TAR ha dato atto della propria giurisdizione e competenza ai fini cautelari, riservando ogni ulteriore valutazione e rimettendo la regolazione delle spese alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Il rito avverso il silenzio-inadempimento è esperibile quando l’inerzia dell’amministrazione riguarda la mancata adozione di un provvedimento conseguente all’esercizio di un potere amministrativo autoritativo, e non quando la richiesta concerne poteri esercitati dalla pubblica amministrazione in qualità di datore di lavoro privato, salvo che ricorra una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva.
  • Le controversie relative alle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali e alle schede di valutazione di incarichi già svolti non rientrano, in quanto tali, nella giurisdizione amministrativa di legittimità; vi rientrano le procedure concorsuali, mentre ne restano escluse le procedure di conferimento di incarichi esterne all’ambito concorsuale.
  • La circostanza che una scheda di valutazione relativa a un incarico dirigenziale sia richiesta ai fini della partecipazione a un successivo interpello non è sufficiente a qualificare la controversia come concorsuale né a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoDirigenza e incarichi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

Testo integrale

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