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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9386/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., sostenendo che la Corte di cassazione aveva commesso un errore percettivo sulla data di deposito del ricorso per cassazione (indicato come 13/04/2024 invece del reale 12/04/2024), documentando l'avvenuto deposito per PEC il 12/04/2024. In sede di merito del ricorso per cassazione, imputava inoltre la violazione del diritto a un processo equo (art. 6 CEDU) perché era stato condannato in assenza e deduceva la possibilità di revisione ex art. 630 c.p.p. alla luce della giurisprudenza CEDU (Sejdovic) e della sentenza Corte cost. n.113/2011.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso straordinario per errore di fatto e ha revocato l'ordinanza n. 33593 del 13/06/2024 della Sesta sezione penale (errore sulla data di deposito). Procedendo subito al giudizio rescissorio sul ricorso per cassazione, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale contro l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 27/03/2024. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato: la questione della condanna in assenza va trattata tramite la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) o altri rimedi specifici e non mediante revisione ex art. 630 c.p.p., soprattutto perché la disciplina dell'assenza è stata modificata dalla legge n. 67/2014; inoltre la censura era mera riproposizione delle argomentazioni già respinte in appello. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: il rimedio è ammissibile per errori percettivi della Corte di cassazione e può determinare la revoca del provvedimento e l'adozione dei provvedimenti correttivi

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Istituto della revisione: la Corte ha affermato che non può essere usato per dedurre nullità derivanti dal processo celebrato in assenza quando esistono rimedi specifici (es. rescissione), né per sostituire altri rimedi processuali

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Rimessione/rescissione del giudicato per sentenze pronunciate in assenza: indicato come il rimedio appropriato per le ipotesi di sentenza pronunciata senza la conoscenza del processo da parte dell'imputato

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per la trattazione cartolare del ricorso (atto processuale amministrativo sul procedimento in Cassazione)

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme sulle doglianze per cassazione: il ricorrente aveva invocato violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla mancata applicazione della tutela adeguata

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norma sulla sospensione in caso di assenza dell'imputato: il ricorrente sosteneva che il processo avrebbe dovuto essere sospeso, ma la Corte ha ritenuto esistenti rimedi specifici diversi dalla revisione

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Restituzione del termine: menzionata come possibile rimedio per certe nullità processuali antecedenti alle modifiche legislative del 2014

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di condannare alle spese il ricorrente in caso di inammissibilità, applicata con condanna anche alla Cassa delle ammende

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    Intervento normativo che ha disciplinato la materia dell'assenza e ha sanato criticità sistemiche richiamate da pronunce CEDU, riducendo la possibilità di far valere tali profili mediante revisione

  • art. 6 CEDU

    Diritto a un processo equo invocato dal ricorrente; la Corte ha però ritenuto che le nullità riferibili alla mancanza di conoscenza del processo debbano essere trattate con rimedi nazionali specifici

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo per errori percettivi (svista/quivoco) della Corte di cassazione nella lettura degli atti e deve essere provato documentalmente
  • Se l'errore è valutativo o riguarda interpretazioni giuridiche (compresa la portata di norme), non rientra nell'errore di fatto ma in un vizio di giudizio o di diritto non sanabile con il rimedio straordinario
  • Le sentenze pronunciate in assenza o per contumacia non si sanano generalmente tramite revisione (art. 630 c.p.p.); il rimedio appropriato è la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) o la restituzione del termine quando applicabile
  • L'esistenza di rimedi processuali specifici e tempi per proporli (es. rescissione entro termini perentori) impedisce di sostituire detti rimedi con la revisione straordinaria per fatti già disciplinati dall'ordinamento
  • Quando si contesta un provvedimento della Corte per errore materiale (es. data di deposito), è necessario documentare con precisione l'errore; la Corte può revocare l'atto viziato e decidere subito sul merito
  • Nelle impugnazioni in materia di assenza/contumacia, è essenziale verificare le modifiche legislative e la giurisprudenza consolidata (es. legge n.67/2014 e pronunce di legittimità) prima di proporre rimedi straordinari

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