Cassazione Penale, Ordinanza n. 33579/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione resta ferma, poiché il ricorso non è stato esaminato nel merito per difetto di specificità dei motivi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo che la decisione di merito fosse carente quanto alla commissione del fatto e alla prova della responsabilità. Con il secondo motivo ha censurato nuovamente la motivazione sul giudizio di responsabilità, insistendo sulla prospettazione alternativa della condotta come incauto acquisto. La Corte ha però rilevato che il primo motivo era generico, perché non indicava specificamente gli elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto; ha inoltre osservato che la sentenza d'appello aveva motivato in modo logicamente corretto sia sull'elemento oggettivo sia su quello soggettivo della ricettazione. Il secondo motivo è stato ritenuto indeducibile e non specifico, perché riproduceva in modo pedissequo doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata; la Corte di merito aveva inoltre spiegato che l'imputato non aveva fornito elementi a sostegno della diversa qualificazione come incauto acquisto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura; in difetto, il ricorso è generico e inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di vizio motivazionale deve indicare in modo puntuale gli specifici elementi della sentenza censurati e le ragioni dell'errore denunciato; una doglianza meramente assertiva o indeterminata è generica e inammissibile.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre, senza un'autonoma e argomentata confutazione, questioni già dedotte in appello e motivatamente respinte dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha dato conto in modo логico e completo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti, priva di supporto specifico, non integra un valido motivo di legittimità.
- La prospettazione alternativa di una diversa qualificazione giuridica del fatto, come l'incauto acquisto in luogo della ricettazione, deve essere sorretta da elementi concreti; in mancanza, la censura non è idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33553/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33554/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33555/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33556/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33558/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33560/2025 del 10/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →