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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1123/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibili, per genericità dei motivi, gli appelli ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto da parte del G.I.P. della richiesta di misure cautelari per i reati di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti e altri. Il ricorso articolava due censure: (1) violazione di legge e vizi di motivazione per presunta omissione del Tribunale nel confutare l'argomento secondo cui il G.I.P. avrebbe ritenuto non gravemente indizianti le intercettazioni per mancanza di riscontri esterni, quando invece tali riscontri non sarebbero sempre necessari; (2) violazione di legge e vizi di motivazione per avere il Tribunale ritenuto aspecifiche le censure dell'appello, nonostante il PM sosteneva che l'appello avesse esaminato punto per punto le posizioni degli indagati e gli elementi indicativi dei gravi indizi che il G.I.P. avrebbe omesso di valutare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che i motivi del PM fossero prevalentemente assertivi o generici e consistessero in una richiesta di rinnovata valutazione di merito del quadro indiziario (trasformazione dell'appello in riesame), senza il necessario e specifico confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre escluso che il Tribunale avesse omesso di confrontarsi con la censura relativa alla mancata acquisizione di "riscontri": il Tribunale aveva inteso tale osservazione come un rilievo fattuale sulla impossibilità di attribuire un significato certo alle intercettazioni in assenza di elementi chiarificatori, non come applicazione della regola di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che disciplina l'appello del pubblico ministero contro le ordinanze. Nel caso, il Tribunale ha ritenuto che gli appelli proposti ai sensi di tale articolo fossero generici e quindi inammissibili se non indicano specificamente i punti censurati e le ragioni di diritto e di fatto.

  • art. 309 c.p.p.

    Disciplina del riesame (ricorso a cognizione piena). La sentenza ricorda che il PM non ha accesso al riesame e quindi l'appello non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione piena degli elementi originari della richiesta cautelare.

  • art. 192 comma 3 c.p.p.

    Richiamata nel ricorso ma non espressamente evocata dall'ordinanza del G.I.P.; la Corte osserva che il riferimento del G.I.P. alla mancanza di "riscontri" non equivale a un'applicazione della regola di cui all'art. 192 comma 3, bensì a una valutazione fattuale sulla impossibilità di attribuire alle intercettazioni un significato certo senza elementi supplementari.

  • Giurisprudenza consolidata (Corte di Cassazione, Sez. 6, Sent. n. 277/2013 e altre)

    La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l'appello del pubblico ministero contro il rigetto di misure cautelari è inammissibile se si limita al mero rinvio alla richiesta originaria o alle risultanze indiziarie senza compiere un confronto critico e specifico con le motivazioni del provvedimento reiettivo.

Massime di principio

  • L'appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p. è inammissibile se i motivi sono generici o meramente assertivi: occorre indicare specificamente i capi censurati e le ragioni di diritto e di fatto che giustificano la censura.
  • Il PM non può usare l'appello come un mezzo per ottenere un riesame pieno degli elementi probatori originari: se intende contestare il rigetto per apoditticità o lacunosità della motivazione del G.I.P. deve dimostrare concretamente tale apoditticità o lacunosità.
  • Il richiamo generico alle risultanze indiziarie o al contenuto della richiesta cautelare non è sufficiente: è necessario un confronto critico esplicito con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
  • La mancata indicazione di "riscontri" esterni alle intercettazioni può essere valutata come un rilievo fattuale sulla insufficiente univocità del contenuto intercettivo e non necessariamente come applicazione automatica della regola probatoria; il PM deve spiegare perché tali riscontri siano giuridicamente non necessari o comunque superabili.
  • In situazioni simili, per aumentare le probabilità di ammissibilità dell'appello del PM, proporre motivi dettagliati che enuncino i punti specifici di contrasto con la motivazione del G.I.P. e forniscano argomentazioni concrete che dimostrino l'errore logico o giuridico nella valutazione del rigetto.

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