Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20466/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione proposta nell'ambito di una procedura di espropriazione mobiliare promossa da una società nei confronti di un soggetto, opposizione che era stata accolta dal primo giudice. La società aveva poi proposto appello, ma la Corte d'appello di Ancona aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo inesistente una valida procura in favore del difensore, poiché la società risultava cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione dell'appello. Successivamente, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello era stato dichiarato inammissibile per carenze ex art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c. L'avvocato che aveva proposto quel ricorso ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza di cassazione deducendo, con due motivi, un errore di fatto: secondo lui la Corte avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la sommaria esposizione dei fatti e la specificità dei motivi, mentre il ricorso era chiaro e contestava, tra l'altro, il mancato rispetto di quattro giudicati tra le parti sulla questione dell'estinzione della società e della conseguente carenza di legittimazione; con il secondo motivo ha denunciato altresì la contrarietà del provvedimento a quattro sentenze passate in giudicato sulla medesima eccezione, assumendo che la Corte avesse illegittimamente rilevato l'estinzione della società in contrasto con tali giudicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che entrambe le censure non denunciassero un errore di fatto revocatorio, ma si risolvessero in doglianze di diritto e di valutazione/interpretazione del ricorso originario e degli atti processuali. In particolare, la Corte ha affermato che l'errore revocatorio presuppone la falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti, non già la contestazione di un'erronea valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c.

    I requisiti della sommaria esposizione dei fatti di causa e della specificità dei motivi devono essere rispettati nel ricorso per cassazione; la loro inosservanza comporta inammissibilità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ammessa solo nei rigorosi limiti previsti dalla legge.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto, non in una valutazione giuridica o interpretativa degli atti.

  • art. 395 n. 5 c.p.c.

    Il motivo richiamato dal ricorrente è stato evocato in relazione alla pretesa contrarietà a precedenti giudicati, ma la Corte ha ricondotto la censura a un errore di giudizio non revocatorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata comunicata alle parti; la conformità ha inciso anche sulla condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, co. 3, c.p.c.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della controparte.

  • art. 96, co. 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione è esperibile solo per errore di fatto revocatorio, cioè per una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo risultante dagli atti; non è ammessa per contestare errori di valutazione, interpretazione o giudizio.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, sotto l'etichetta dell'errore di fatto, miri in realtà a rimettere in discussione la lettura del ricorso originario o degli atti processuali compiuta dalla Corte di cassazione.
  • Chi impugna per revocazione un provvedimento della Cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della decisione impugnata; la mancata attinta di anche una sola autonoma ragione di inammissibilità è idonea a sorreggere il rigetto o l'inammissibilità del rimedio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione può comportare, nei casi di abuso o manifesta infondatezza rilevati dal giudice, la condanna del ricorrente ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti economici previsti in tema di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.