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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20010/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento IRPEF per l'anno 2002, emessa nei confronti di una contribuente per redditi non dichiarati derivanti dalla partecipazione al 50% in una società in nome collettivo. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la società fosse stata sottoposta a sequestro giudiziario nel 2002, poi a confisca nel 2003 e successivamente a revoca della confisca nel 2005, così escludendo il presupposto impositivo per il 2002. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati nel dettaglio i motivi dedotti; la Corte si è però pronunciata preliminarmente sulla ritualità della notificazione del ricorso, rilevando che mancava la prova della notifica alla controparte per assenza dell'avviso di ricevimento della spedizione a mezzo posta.

La decisione

La Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato di avere ritualmente notificato il ricorso per cassazione, poiché non era stato prodotto l'avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta. Da tale difetto di prova della notificazione è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non è stata regolata le spese, poiché l'unica parte costituita era la ricorrente soccombente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per le Amministrazioni dello Stato, in quanto esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la parte ricorrente deve dare prova della rituale notificazione del ricorso; in mancanza dell'avviso di ricevimento della spedizione postale, il ricorso è inammissibile per difetto di prova della notifica.
  • L'inammissibilità per difetto di prova della notificazione del ricorso preclude l'esame dei motivi di impugnazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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