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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42540/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva annullato il sequestro preventivo a fini di confisca di un'autovettura intestata al Librizzi, contestandosi la mancata comunicazione della variazione patrimoniale prevista dall'art.80 d.lgs. n.159/2011 (richiamato art.76, comma 7) in relazione all'acquisto dell'auto per circa Euro 18.000. Il P.M. sosteneva la rilevanza del dato formale dell'intestazione al P.R.A. e l'obbligo di comunicazione indipendentemente da chi materialmente deteneva l'uso del veicolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. confermando l'ordinanza del Tribunale di Cuneo. Ha ritenuto che, sebbene la fattispecie sia formalmente integrata dall'acquisto e dall'intestazione, il giudice del merito deve valutare l'offensività 'in concreto' della condotta, come indicato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.99/2017). Nel caso concreto il Tribunale ha accertato che la vettura, pur formalmente intestata a Librizzi, era in uso alla nipote e che Librizzi aveva assunto solo la titolarità del finanziamento a favore di terzi; ne è derivata l'assenza di un effettivo incremento patrimoniale e, quindi, l'assenza del fumus commissi delicti. Di conseguenza il sequestro preventivo venne annullato e la restituzione disposta è stata confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011 (art.80 e art.76, comma 7)

    La norma crea l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali; è una fattispecie formale, ma la sua applicazione richiede che il giudice del merito verifichi l'offensività 'in concreto' della condotta prima di escludere la punibilità

  • Corte Cost. n.99 del 2017

    Principio secondo cui, anche per reati formali come l'omessa comunicazione patrimoniale, il giudice deve accertare se la condotta sia di fatto idonea ad offendere il bene giuridico protetto; se la condotta risulta inoffensiva in concreto, va esclusa la punibilità

Massime di principio

  • La violazione dell'obbligo di comunicazione patrimoniale è formalmente configurabile ma non automaticamente punibile: il giudice deve valutare l'offensività concreta della condotta
  • Il dato formale (intestazione al PRA) non basta da solo a ingenerare responsabilità penale se non corrisponde a un effettivo incremento patrimoniale nella disponibilità dell'interessato
  • La presenza di un acquisto finanziato con la titolarità del finanziamento assunta a favore di terzi può attenuare o escludere il disvalore della condotta quando il presunto titolare non acquista la concreta disponibilità del bene
  • In casi simili è cruciale documentare chi detiene l'uso reale del bene, le modalità di pagamento e la reale destinazione economica dell'operazione (es. permuta, partecipazione al pagamento da parte di terzi)
  • Il sequestro preventivo a fini di confisca può essere revocato se manca il fumus commissi delicti per insufficiente offensività in concreto
  • Le parti e gli inquirenti dovrebbero non limitarsi al riscontro formale delle intestazioni, ma acquisire elementi probatori sulla materialità della disponibilità e sull'eventuale finalità elusiva dell'operazione

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