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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17051/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli del 19/02/2024. I ricorrenti deducevano, con il primo motivo, vizio motivazionale sulla attendibilità della persona offesa e sulla prova degli elementi fattuali del rapporto obbligatorio allegato in giudizio, in particolare l'effettiva erogazione del prestito, il tasso praticato, le rate e il termine concordato. Con i due motivi successivi censuravano il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che il primo motivo ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomenti corretti; i motivi sulla pena sono ritenuti non consentiti perché reiterativi di doglianze già formulate in appello e perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo in presenza di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, profili non puntualmente dedotti. La sentenza impugnata è inoltre qualificata come "doppia conforme" rispetto al primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Corte ritiene non scrutinabili le censure proposte perché in larga parte riproduttive di questioni già vagliate nei gradi di merito o comunque dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità in presenza di una motivazione non illogica e di una doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    viene applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dai giudici di merito.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e della prova dei fatti accertati in dibattimento appartiene al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione non presenta contraddizioni o manifeste illogicità specificamente dedotte.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono scrutinabili in cassazione quando mirano soltanto a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito, in assenza di vizi motivazionali puntualmente allegati.
  • In presenza di doppia conforme, le decisioni di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come unico corpo decisionale; la mera proposta di ricostruzioni alternative non è sufficiente a superare la tenuta della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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