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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00174/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia deducendo due censure: in primo luogo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; in secondo luogo, l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche era fondata su elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito, in particolare la totale assenza di resipiscenza, l'assenza di iniziative risarcitorie e il considerevole danno prodotto. Quanto alla pena, la censura è ritenuta reiterativa e manifestamente infondata perché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata entro i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., come avvenuto nel caso concreto tramite il richiamo all'intensità del dolo e all'entità complessiva del danno.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve però attenersi ai criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La pena va commisurata valorizzando gli elementi indicati dalla norma, quali gravità del fatto e capacità a delinquere, con motivazione ancorata agli aspetti ritenuti decisivi.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli argomenti favorevoli prospettati dalla difesa.
  • La censura sull'eccessività della pena è inammissibile o manifestamente infondata quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito, poiché la dosimetria della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Una motivazione che faccia leva su assenza di resipiscenza, mancato risarcimento e rilevante danno cagionato può sorreggere sia il diniego delle attenuanti generiche sia la quantificazione della pena base, se logicamente coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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