Sentenza n. 339/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 15.10.2024, n. 202, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’accredito di € 2.500,00 per cinque annualità scolastiche, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 15 ottobre 2024, n. 202, passata in giudicato. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere in favore della docente la carta del docente e ad accreditare complessivamente € 2.500,00 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente ha comunicato che l’Amministrazione aveva integralmente eseguito la prestazione dovuta, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Ha comunque posto le spese a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente in quanto l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha richiamato, ai fini della liquidazione, la natura seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive. Ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione intervenuto durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, purché la pretesa azionata sia stata pienamente soddisfatta.
- L’adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando, secondo il criterio della soccombenza virtuale, il giudizio si sia reso necessario per ottenere l’esecuzione della pronuncia e l’amministrazione abbia adempiuto soltanto dopo la sua instaurazione.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il giudizio di ottemperanza può essere assimilato alle procedure esecutive, tenendo conto della natura seriale e della complessità concreta della controversia.
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