Cassazione Penale, Ordinanza n. 19277/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Viterbo, con cui era stata ritenuta responsabile della violazione di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla prova dell'esecutività della precedente violazione amministrativa, ritenuta costitutiva della recidiva nel biennio. Sosteneva, in sostanza, che non fosse adeguatamente dimostrata la definitività del precedente illecito e quindi la sussistenza del presupposto per la configurabilità della fattispecie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sostanzialmente reiterativo delle censure già formulate in appello, già correttamente vagliate dal giudice di merito, oltre che generico e aspecifico. Ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della prova della recidiva nel biennio in materia di guida senza patente, non è necessaria una prova documentale della definitività della precedente violazione, essendo sufficiente un minimo di prova, anche tramite testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato la nota della Polizia Stradale da cui risultava che, contro la precedente contestazione, non era stato presentato ricorso né effettuato alcun pagamento. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La disposizione è richiamata come base della responsabilità per la guida senza patente con rilevanza della recidiva nel biennio, ai fini della permanenza della rilevanza penale della condotta.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio non richiede necessariamente una documentazione formale e completa della definitività del precedente illecito: è sufficiente un minimo di prova, anche desumibile da atti amministrativi o dalla testimonianza dell'operante di polizia giudiziaria.
- Quando la sentenza di merito abbia già valutato una specifica censura sulla prova della precedente violazione e il ricorso per cassazione si limiti a riproporla in modo generico e aspecifico, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- La mancata allegazione di elementi contrari da parte del ricorrente rafforza la sufficienza della prova già valorizzata dal giudice di merito ai fini della recidiva nel biennio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, della somma alla Cassa delle ammende.
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