Cassazione Civile, Ordinanza n. 05854/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, respingendo l'appello del contribuente sul solo capo relativo alla compensazione delle spese del primo grado, lo ha anche condannato a rifondere le spese del giudizio di appello. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due censure: con la prima ha dedotto violazione delle norme sul regolamento delle spese nel processo tributario e civile, sostenendo che la compensazione delle spese del primo grado fosse illegittima perché disposta in assenza di gravi ed eccezionali ragioni; con la seconda ha denunciato la liquidazione delle spese del grado di appello in misura superiore ai valori massimi dei parametri forensi, senza adeguata motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima la compensazione delle spese del primo grado poiché motivata dal mancato rispetto, da parte del contribuente, del termine dilatorio ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, termine posto a deflazione del contenzioso tributario. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che le spese di appello erano state liquidate in euro 850,00, importo superiore ai valori massimi ricavabili dallo scaglione di valore applicabile, senza specifica motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese del giudizio di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito riliquidando le spese di appello in euro 454,4 oltre spese prenotate a debito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Nel processo tributario la compensazione, totale o parziale, delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
Il termine dilatorio per la proposizione del giudizio è funzionale alla deflazione del contenzioso tributario; la sua inosservanza può giustificare, nel caso concreto, la compensazione delle spese del primo grado.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulle spese, in coordinamento con l'obbligo di motivazione del regolamento delle spese.
La compensazione delle spese richiede specifica motivazione e non può fondarsi su ragioni illogiche o erronee.
art. 118, secondo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento sulle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come norma processuale per veicolare le censure di violazione di legge.
I parametri forensi devono essere rispettati nella liquidazione delle spese; il superamento dei valori massimi richiede apposita motivazione.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
La Corte lo considera nel calcolo delle spese, applicando la riduzione del 20% prevista dalla norma.
art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito riliquidando direttamente le spese del grado di appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è legittima solo se sorretta da soccombenza reciproca oppure da gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate e riferite a circostanze concrete della controversia.
- La violazione del termine dilatorio ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 può integrare, nel caso concreto, una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, perché contraria alla finalità deflattiva della norma.
- La motivazione sulla compensazione non è viziata quando valorizza una condotta processuale che abbia eluso la funzione deflattiva dell'istituto; al contrario, sarebbero censurabili ragioni illogiche o erronee.
- La liquidazione delle spese processuali oltre i valori massimi dei parametri forensi è illegittima se non assistita da una motivazione specifica che giustifichi lo scostamento.
- In sede di legittimità, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.
- La regolazione delle spese del giudizio di legittimità può essere compensata quando il ricorso sia accolto solo parzialmente e limitatamente a uno dei capi impugnati.
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