Sentenza n. 1676/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Insubria di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nella parte in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) è previsto un obiettivo di ricovero per “Governo delle liste d’attesa per i ricoveri programmati”; iii) è previsto un obiettivo di ricovero per “Rispetto dei tempi di attesa dei ricoveri chirurgici non oncologici”; iv) è previsto un obiettivo ambulatoriale per incremento delle prime visite; B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale; C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nelle parti in cui: i) stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato); ii) precisa che “quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all’incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione si riferisce alla produzione di alta complessità così come previsto dall’art. 15 comma 14 del DL 95/2012” nella misura in cui tale disposizione sia da intendersi nel senso che il valore dell’incremento riconoscibile non vada calcolato prendendo come base l’intero valore del budget di ricovero per fuori regione (cfr. punto 8 del deliberato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi concernenti i criteri di assegnazione dei budget e degli obiettivi contrattuali per l'anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura sanitaria accreditata operante sulla base di un contratto con l'ATS territorialmente competente, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2228/2024, gli atti applicativi e il contratto sanitario per il 2024, nonché, con motivi aggiunti, le D.G.R. n. XII/2966/2024 e n. XII/3327/2024. Sono state contestate, in particolare, le modalità di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale; la previsione di abbattimento dell'esubero di produzione relativo alle prestazioni rese a favore di cittadini fuori regione; la possibilità di non assegnare le risorse residue del budget destinato agli screening; gli obiettivi relativi al governo delle liste d'attesa, ai tempi di attesa dei ricoveri chirurgici non oncologici e all'incremento delle prime visite; la riduzione del budget in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile; la limitazione dell'incremento del tetto per le prestazioni rese a favore di pazienti fuori regione alla produzione di alta complessità e l'esclusione delle decurtazioni per alcuni obiettivi soltanto in caso di iperproduzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA. Il testo della sentenza non espone, tuttavia, l'illustrazione analitica dei singoli motivi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito in rito.
La decisione
Il TAR, rilevato che la ricorrente, dopo l'avviso di fissazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., ha dichiarato a verbale il venir meno dell'interesse alla definizione nel merito, ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata quindi pronunciata alcuna decisione sulla legittimità delle disposizioni regionali contestate. Le spese di giudizio sono state compensate, considerati la definizione in rito e il limitato svolgimento dell'attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è stata utilizzata per la fissazione della causa ai fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, come indicato nell'epigrafe.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione di merito, il venir meno dell'interesse alla definizione della controversia, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude al giudice l'esame nel merito dei vizi dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
- La definizione in rito e il limitato svolgimento dell'attività difensiva della parte resistente possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
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