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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01496/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. proposta contro un'intimazione con cui il preteso nuovo rettore del Collegio di San Clemente degli Spagnoli chiedeva la consegna di chiavi, sigillo ufficiale e altri beni necessari all'esercizio delle funzioni rettorali. Il tribunale aveva dichiarato nullo il precetto per difetto di valido titolo esecutivo, ma aveva accolto la domanda riconvenzionale del creditore, condannando l'opponente alla consegna di quanto necessario per l'immissione nel possesso della carica. In appello, a seguito della morte dell'originario opponente, la Corte territoriale aveva dichiarato d'ufficio cessata la materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione. I ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo, da un lato, la violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., perché la questione della cessazione della materia del contendere era stata rilevata d'ufficio senza previa interlocuzione; dall'altro, la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere la Corte d'appello deciso nel merito gli appelli principale e incidentale, malgrado l'interesse degli eredi e del Collegio a ottenere una pronuncia utile anche sulle spese e sulla correttezza della condanna di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto unitariamente i due motivi di ricorso. Ha affermato che la cessazione della materia del contendere, pur rilevabile anche d'ufficio, non può essere dichiarata sulla base di una questione mista di fatto e diritto senza previa sollecitazione del contraddittorio delle parti. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva tratto dalla morte dell'originario opponente la conseguenza ulteriore della cessazione dell'intera materia del contendere, ma tale conclusione implicava una valutazione fattuale controversa, anche quanto alla natura della condanna di primo grado e alla persistenza dell'interesse delle altre parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, affinché riesamini la causa nel rispetto del contraddittorio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    individua il rito dell'opposizione all'esecuzione da cui ha origine la controversia.

  • art. 78 c.p.c.

    consente la nomina del curatore speciale in presenza di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    impone la previa sollecitazione del contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio quando si tratta di questioni di fatto o miste di fatto e diritto.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato in relazione alla successione nel processo da parte degli eredi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all'omessa pronuncia nel merito sui motivi di appello.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato in tema di interruzione del processo per morte della parte.

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a fondamento del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del giusto processo e del contraddittorio.

  • artt. 52, 58 e 60 Reg. UE 1215/2012

    richiamati dalle parti in relazione alla disciplina dell'efficacia e dell'esecutività del titolo proveniente dallo Stato membro di origine.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere è una figura di creazione giurisprudenziale che può essere dichiarata anche d'ufficio quando sopravvenga un fatto esterno al processo idoneo a eliminare l'oggetto della lite e a far venir meno l'interesse ad agire e a contraddire.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta in giudizio, ma solo sull'insussistenza dell'interesse alla prosecuzione del processo.
  • Il giudice che intenda fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio deve previamente attivare il contraddittorio se la questione è di fatto o mista di fatto e diritto; non è sufficiente il solo richiamo al principio iura novit curia.
  • Quando la sopravvenienza dedotta come causa di cessazione della materia del contendere incide su elementi ancora controversi tra le parti, la relativa valutazione non può essere compiuta senza consentire alle parti di interloquire.
  • L'omessa decisione nel merito su appelli principale e incidentale, in presenza di un interesse ancora concreto delle parti, integra vizio censurabile in cassazione e impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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